Art. 27 
 
                        Dismissioni immobili 
 
  1. Dopo l'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art. 33-bis. 
  (Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici). 
  1. Per la valorizzazione, trasformazione,  gestione  e  alienazione
del  patrimonio  immobiliare  pubblico  di  proprieta'  dei   Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilati
dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi  ai  beni  immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative
idonee per la costituzione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari. 
  2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative  di  cui
al presente articolo e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed  e'
preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 3  ter  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e
nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva
all'avvio (( delle iniziative )).  In  caso  di  mancata  espressione
entro i  termini  anzidetti,  la  proposta  deve  essere  considerata
inattuabile. 
  3. Qualora le iniziative di  cui  al  presente  articolo  prevedano
forme societarie, ad esse partecipano  i  soggetti  apportanti  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che
aderisce anche  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  inclusi  beni  di
proprieta' dello Stato in qualita' di  finanziatore  e  di  struttura
tecnica di supporto.  L'Agenzia  del  demanio  individua,  attraverso
procedure  di  evidenza  pubblica,  gli  eventuali  soggetti  privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento  delle  attivita'
relative all'attuazione del  presente  articolo,  puo'  avvalersi  di
soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure  ad
evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento  delle
attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative  realizzate  in  forma
societaria sono soggette al controllo della  Corte  dei  Conti  sulla
gestione finanziaria, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  12
della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i
doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione
delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti
partecipanti. 
  5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle  iniziative
concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti
reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di
societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare. 
  6. L'investimento nelle iniziative avviate ai  sensi  del  presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  7. (( I commi 1 e 2 )) dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
  "1. Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti
locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio
di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di
proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Agenzia del demanio  tra  quelli  che  insistono  nel
relativo territorio. 
  2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne   determina   la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo
il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la
predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore (( della presente disposizione
)), disciplinano  l'eventuale  equivalenza  della  deliberazione  del
consiglio comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
urbanistico generale,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  procedure  semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  predetta
normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale
verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i
predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al
presente comma, qualora rientrino  nelle  previsioni  di  cui  ((  al
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al  comma  4
)) dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".» 
  2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351 convertito, con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.
410, e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 3-ter. 
  (Processo di valorizzazione degli immobili pubblici). 
  1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province,  Regioni
e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,
si  ispira  ai  principi   di   cooperazione   istituzionale   e   di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e
accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle
procedure di pianificazione del territorio. 
  2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'
per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla
coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  la  formazione  di  "programmi  unitari  di  ((
valorizzazione territoriale ))" per il  riutilizzo  funzionale  e  la
rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,
della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche
statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu'
Enti  territoriali,  il  potere   d'impulso   puo'   essere   assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari
di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere
d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo  3  ((  del
presente decreto, dal )) Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio, concordando  le  modalita'  di  attuazione  e  i
reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 
  3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di
leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai
programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le
Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle
tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di
valorizzazione di cui al presente articolo. 
  4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo  il
Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le
strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati
possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con
particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno
oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura
unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui
all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5.  I  programmi  unitari  di  valorizzazione   territoriale   sono
finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei
limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un
processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e
sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare
le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione
territoriale disciplinati (( dal presente articolo )),  i  beni  gia'
inseriti in programmi di valorizzazione di cui  decreto  ministeriale
richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo  28
maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia'  avviati  e
quelli per i quali, alla data di entrata in vigore  ((  del  presente
articolo  )),  risultano  sottoscritti  accordi  tra  Amministrazioni
pubbliche,  a  meno  che   i   soggetti   sottoscrittori   concordino
congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina. 
  6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti  territoriali
e urbanistici per dare attuazione ai programmi di  valorizzazione  di
cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo
di governo preposto, promuove la  sottoscrizione  di  un  accordo  di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di
regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del
territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di
pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in
qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono
interessati all'attuazione del programma. 
  7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al  comma  6,  puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche
come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano
oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non
superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative
leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla
riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il
locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato
alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del
procedimento e tali importi  sono  finalizzati  all'applicazione  dei
commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220.  I  suddetti  importi   sono   versati   all'Ente   territoriale
direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
  8. L'accordo deve essere concluso entro il  termine  perentorio  di
120 giorni dalla  data  della  sua  promozione.  Le  Regioni  possono
disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del
predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere
approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e
delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si
impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle
modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione
di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di
definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso
entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere
entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di
adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,
integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di
adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del
procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
  9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e  i  comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la
formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e
attuativa del programma stesso. 
  10. Gli organi periferici dello Stato,  preposti  alla  valutazione
delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito
dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di
programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per
l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 
  11. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'  possibile
avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del
decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di
fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di
valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in
cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo
relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la
ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
  12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per
la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo
stesso  Ministro,  previa  intesa  con  il  Presidente  della  Giunta
regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con gli Organi  di
governo dei comuni, provvede alla  individuazione  delle  ipotesi  di
destinazioni d'uso da attribuire agli immobili  stessi,  in  coerenza
con quanto  previsto  dagli  strumenti  territoriali  e  urbanistici.
Qualora   gli   stessi   strumenti   debbano   essere   oggetto    di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  A
tale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  di
cui al presente articolo. 
  13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il  riutilizzo
degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
3-bis.  L'utilizzo  deve  avvenire  nel  rispetto  delle   volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) ((  del
comma 1 )) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle
relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati
gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla  corresponsione  della  somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al  Comune,  per  la
durata della concessione stessa, un'aliquota del  10  per  cento  del
canone relativo. Il concessionario, ove richiesto,  e'  obbligato  al
ripristino  dello  stato  dei  luoghi  al  termine  del  periodo   di
concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per
la  concessione   dell'immobile   possono   essere   concordati   con
l'Amministrazione  comunale  l'eventuale  esecuzione  di   opere   di
riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi  pubblici
dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle  licenze
di esercizio delle attivita' previste  e  delle  eventuali  ulteriori
autorizzazioni amministrative.». 
  3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
dopo le parole «a  vocazione  agricola»  sono  inserite  le  seguenti
parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,» 
  3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti  «ai
sensi del presente articolo» 
  3-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre
a base delle procedure  di  vendita  di  cui  al  presente  comma  e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di  cui  al  D.P.R.  8
giugno 2001, n. 327.» 
  3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche  su
richiesta dei soggetti interessati» 
  3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole  «aventi  destinazione  agricola»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli» 
  4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
le parole «c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle
amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal  1o  gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
un fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  le
predette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Le
risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  il
pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti: 
  «c) rilascia alle  predette  amministrazioni  il  nulla  osta  alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i
contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la
custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime
amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del
demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta
sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla
stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di
registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle
Entrate.». 
  5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole  «1°  gennaio  2012»  sono  soppresse  e
sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2013»; 
    b) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole  «limiti  stabiliti
dalla  normativa  vigente,»  sono  inserite  le   seguenti   «dandone
comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  del
demanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresi
nel piano generale degli interventi.» 
    c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  «manutenzione  ordinaria   e
straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e  sono  inserite
le seguenti parole «puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello
0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
avvalersi». 
  6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche' agli alloggi
di cui al comma 442» sono soppresse. 
  7. (( All'articolo 1, comma  1  )),  lettera  a),  della  legge  15
dicembre 1990, n. 396, le parole «nonche' definire  organicamente  il
piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle
amministrazioni  e  degli  uffici  pubblici   anche   attraverso   il
conseguente programma di  riutilizzazione  dei  beni  pubblici»  sono
soppresse. 
  7-bis.Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, e' abrogato. 
  7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono abrogati. 
  7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR  27  aprile  2006,  n.
204, e' soppressa la lettera h). 
  8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio  2010,
n. 85: sono soppresse le parole «In sede di  prima  applicazione  del
presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione  della  domanda
di trasferimento». 
  9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo  affollamento   degli   istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  della
giustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  gli
immobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essere
inclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono
effettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  del
demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'
generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. 
  10. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della
giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. 
  11. Il Ministero della giustizia affida a societa'  partecipata  al
100% dal (( Ministero dell'economia e delle finanze, in  qualita'  di
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo  33  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto legislativo  ))  12  aprile  2006,  n.  163,  il  compito  di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentate
dai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  proposte
conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. 
  12. Per l'approvazione degli interventi  volti  alla  realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazioni
degli strumenti urbanistici, (( la centrale di committenza di cui  al
)) comma 11 puo'  convocare  una  o  piu'  conferenze  di  servizi  e
promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. 
  13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste  dal
presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  di
valorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguenti
procedure: 
    a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono   effettuate   dal
Ministero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  del
Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11; 
    b)  la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di
dismissione e' effettuata con decreto del Ministero della  giustizia,
previo parere di congruita'  emesso  dall'Agenzia  del  Demanio,  che
tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo; 
    c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i  beni
e le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,
comma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  di
trenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  alla
verifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   caso
positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le
autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  il
termine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  la
dismissione; 
    d) gli immobili da dismettere sono individuati  con  decreto  dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato; 
    e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione   degli   immobili
individuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumenti
urbanistici, la centrale di committenza  di  cui  al  comma  11  puo'
convocare una o piu' conferenze di servizi e  promuovere  accordi  di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti  locali
e delle altre amministrazioni interessate; 
    f) i contratti di permuta  sono  approvati  dal  Ministero  della
giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; 
    g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto  di  permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  al  80  per
cento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enti
territoriali interessati alle valorizzazioni. 
  14. Gli oneri economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla
societa' indicata nel (( comma 11 )), in virtu' del presente articolo
sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione. 
  15. I soggetti di cui al comma 9, in  caso  di  immobili  di  nuova
realizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  di
opere non conformi alla proposta. 
  16. In considerazione della necessita' di procedere in via  urgente
all'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti ((  commi
12 e 13, lettera )) e) sono concluse entro  il  termine  di  quindici
giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai  medesimi
commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal
loro avvio. Ove l'accordo  di  programma  comporti  variazione  degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere  ratificata
dal  consiglio  comunale  entro  quindici  giorni   dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunque
ratificato. 
  17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16. 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  citata
          legge n. 183  del  2011,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7  Disposizioni  in  materia  di  dismissioni  di
          terreni agricoli 
              1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, con uno o piu'  decreti  di  natura
          non regolamentare da adottare  d'intesa  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  individua  i  terreni  a
          vocazione agricola e agricoli, anche  su  segnalazione  dei
          soggetti interessati, non utilizzabili per altre  finalita'
          istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi
          negli elenchi predisposti ai sensi del decreto  legislativo
          28 maggio 2010, n. 85, nonche'  di  proprieta'  degli  enti
          pubblici nazionali, da alienare  a  cura  dell'Agenzia  del
          demanio mediante trattativa privata  per  gli  immobili  di
          valore inferiore a 400.000 euro e  mediante  asta  pubblica
          per quelli di valore  pari  o  superiore  a  400.000  euro.
          L'individuazione del bene ne determina il trasferimento  al
          patrimonio disponibile dello Stato. Ai  citati  decreti  di
          individuazione  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, commi  3,  4  e  5,  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
          da porre a base  delle  procedure  di  vendita  di  cui  al
          presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
          medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327." 
              2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
          comma   1,   al    fine    di    favorire    lo    sviluppo
          dell'imprenditorialita' agricola giovanile e'  riconosciuto
          il diritto di prelazione ai giovani imprenditori  agricoli,
          cosi' come definiti ai sensi  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 185.  Nell'eventualita'  di  incremento  di
          valore dei terreni alienati ai sensi del presente  articolo
          derivante da cambi di destinazione urbanistica  intervenuti
          nel  corso  del  quinquennio   successivo   all'alienazione
          medesima, e' riconosciuta allo Stato una quota pari  al  75
          per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto
          al prezzo di vendita; le  disposizioni  di  attuazione  del
          presente periodo sono stabilite con decreto di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e   forestali,   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
          di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394,  l'Agenzia  del
          demanio acquisisce preventivamente l'assenso  alla  vendita
          da parte degli enti gestori delle medesime aree. 
              4.  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  anche   su
          richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per  le
          finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i  beni
          di loro proprieta' a vocazione agricola e agricoli compresi
          quelli attribuiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
          maggio  2010,  n.  85;  a  tal   fine   possono   conferire
          all'Agenzia del demanio  mandato  irrevocabile  a  vendere.
          L'Agenzia provvede al  versamento  agli  enti  territoriali
          gia' proprietari dei proventi derivanti  dalla  vendita  al
          netto dei costi sostenuti e documentati. 
              5. Le  risorse  nette  derivanti  dalle  operazioni  di
          dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate  alla
          riduzione del debito pubblico." 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  222,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2010): 
              "222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all' articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31  marzo  2011,
          le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
          L'Agenzia del demanio,  verificata  la  corrispondenza  dei
          fabbisogni comunicati con  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa pubblica di cui agli articoli 1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   e
          successive modificazioni, nonche' 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
          accerta l'esistenza di immobili da  assegnare  in  uso  fra
          quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
          comuni d'investimento immobiliare di cui  all'  articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive modificazioni; b)  verifica  la  congruita'  del
          canone degli immobili di  proprieta'  di  terzi,  ai  sensi
          dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini   di   mercato;   c)   rilascia   alle    predette
          amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
          locazione  ovvero  al  rinnovo  di  quelli   in   scadenza,
          ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
          ogni  contratto  di  locazione  stipulato  dalle   predette
          amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
          dell'Agenzia  del  demanio,  fatta  eccezione  per   quelli
          stipulati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
          della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  Entrate.  Per  le
          finalita'  di  cui  al  citato  articolo  1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
          modificazioni,  le  predette   amministrazioni   comunicano
          all'Agenzia del demanio entro il 30  giugno  2010  l'elenco
          dei beni immobili  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a
          qualsiasi  titolo.  Sulla  base   di   tali   comunicazioni
          l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
          degli   spazi,    trasmettendolo    alle    amministrazioni
          interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,
          fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi  618
          e  619,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,   le
          amministrazioni   interessate   comunicano   semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  618,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, che  utilizzano  o  detengono,  a
          qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato  o  di
          proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,  trasmettono  al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  ai  fini
          della   redazione   del   rendiconto   patrimoniale   delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il  31
          gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
          del primo elenco,  le  amministrazioni  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, comunicano  le  eventuali
          variazioni  intervenute.  Qualora  emerga  l'esistenza   di
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  non   in   gestione
          dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi  rientrano   nella
          gestione   dell'Agenzia.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  comunicazione
          puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della
          redazione dei  predetti  conti  patrimoniali.  In  caso  di
          inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di
          trasmissione,  l'Agenzia  del  demanio   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  ne
          effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti  per  gli
          atti di  rispettiva  competenza.  Gli  enti  di  previdenza
          inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          effettuano entro il 31 dicembre 2010  un  censimento  degli
          immobili di  loro  proprieta',  con  specifica  indicazione
          degli immobili strumentali  e  di  quelli  in  godimento  a
          terzi. La  ricognizione  e'  effettuata  con  le  modalita'
          previste con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma." 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione  e  censimento
          di immobili pubblici 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
          statali e agli immobili  demaniali,  le  cui  decisioni  di
          spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse,  dal
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'Agenzia del demanio; 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d) gli interventi di piccola manutenzione  sono  curati
          direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici   degli
          immobili, anche  se  di  proprieta'  di  terzi.  Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula convenzioni quadro con le strutture  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
          oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
          strutture,  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad  ambiti
          territoriali predefiniti, con  societa'  specializzate  nel
          settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
          o  con  altri  soggetti  pubblici  per  la  gestione  degli
          appalti;  gli  appalti   sono   sottoposti   al   controllo
          preventivo   degli   uffici    centrali    del    bilancio.
          Dell'avvenuta stipula delle  convenzioni  o  degli  accordi
          quadro  e'  data  immediata  notizia  sul   sito   internet
          dell'Agenzia del demanio. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando  i  limiti  stabiliti  dalla  normativa   vigente,
          dandone comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Restano  esclusi
          dalla  disciplina  del  presente  comma  i  beni   immobili
          riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i
          beni  e  le  attivita'  culturali,   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  con  riferimento  a  quanto
          previsto dal comma 2, nonche' i  beni  immobili  all'estero
          riguardanti il Ministero  degli  affari  esteri,  salva  la
          preventiva   comunicazione   dei   piani   di    interventi
          all'Agenzia   del   demanio,   al   fine   del   necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
              9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
          demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
          nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
              10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
              11. Al comma 3 dell'articolo  8  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 2, comma 222". 
              12. All'articolo 13 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
          razionalizzare la gestione e la dismissione del  patrimonio
          residenziale pubblico"; 
              b) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
              13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          gennaio 2012. I termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
              14. All'articolo  2,  comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          «rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato». 
              15. All'articolo  2,  comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza". 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  441,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "441. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, gli alloggi  di  cui  all'articolo  2
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni, sono  trasferiti  in  proprieta',  a  titolo
          gratuito e nello stato di fatto e  di  diritto  in  cui  si
          trovano al momento del loro trasferimento,  ai  comuni  nel
          cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono,
          entro centoventi  giorni  dalla  data  della  volturazione,
          all'accertamento       di       eventuali       difformita'
          urbanistico-edilizie. Le disposizioni  del  presente  comma
          non si applicano agli  alloggi  realizzati  in  favore  dei
          profughi ai sensi dell'articolo  18  della  legge  4  marzo
          1952, n. 137." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1,  della
          legge 15  dicembre  1990,  n.  396  (Interventi  per  Roma,
          capitale della Repubblica), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "1.Obiettivi. 
              1.  Sono  di   preminente   interesse   nazionale   gli
          interventi  funzionali  all'assolvimento  da  parte   della
          citta' di Roma del ruolo di  capitale  della  Repubblica  e
          diretti a: 
              a) realizzare il sistema  direzionale  orientale  e  le
          connesse    infrastrutture,    anche     attraverso     una
          riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante
          Est della citta'; 
              b) conservare e valorizzare il patrimonio  monumentale,
          archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed  in
          particolare  quello  dell'area   centrale,   dei   Fori   e
          dell'Appia Antica, incrementare e  valorizzare  il  sistema
          dei parchi urbani e suburbani, nonche'  acquisire  le  aree
          necessarie e quelle  ancora  private  del  comprensorio  di
          Villa Ada; 
              c) assicurare la piu' efficace tutela  dell'ambiente  e
          del territorio, anche attraverso il risanamento  dei  fiumi
          Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali,
          sportivi e  per  il  tempo  libero  nonche'  interventi  di
          recupero edilizio, di rinnovo urbano e di  riqualificazione
          delle  periferie,  ivi  comprese  le  opere  di   carattere
          igienico-sanitario; 
              d)  adeguare  la  dotazione   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture per  la  mobilita'  urbana  e  metropolitana
          anche attraverso la definizione di un sistema  di  raccordi
          intermodali  e  di  navigabilita'   del   Tevere   con   la
          sistemazione della  sua  portualita',  la  riorganizzazione
          delle attivita' aeroportuali nonche' il  potenziamento  del
          trasporto pubblico su ferro con  sistemi  integrati  ed  in
          sede propria, sotterranea e di superficie; 
              e) qualificare le universita' e  i  centri  di  ricerca
          esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove  strutture  per
          la scienza e la cultura; 
              f) costituire un  polo  europeo  dell'industria,  dello
          spettacolo e della comunicazione e  realizzare  il  sistema
          congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso  il
          restauro,  il  recupero  e  l'adeguamento  delle  strutture
          esistenti; 
              g)  provvedere   alla   adeguata   sistemazione   delle
          istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti  a
          Roma." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3,  comma  4,  del
          DPR 27 aprile 2006, n. 204  (Regolamento  di  riordino  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore,
          in ragione del loro ufficio: 
              a)   i   Capi   Dipartimento   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
              b)  il  direttore  generale  del   Servizio   integrato
          infrastrutture  e  trasporti  competente  per   il   Lazio,
          l'Abruzzo e la Sardegna; 
              c)  i  direttori  di  settore  dei  Servizi   integrati
          infrastrutture   e   trasporti    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
              d) il Capo Dipartimento della protezione civile; 
              e) il Capo  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  del  Ministero
          dell'interno; 
              f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco; 
              g) il direttore dell'Agenzia del territorio; 
              h) [Soppressa]; 
              i) il direttore generale dei lavori e del  demanio  del
          Ministero della difesa; 
              l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina; 
              m) il direttore generale per i beni  architettonici  ed
          il paesaggio del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali; 
              n) il direttore generale per i  beni  archeologici  del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              o) il direttore generale per  l'architettura  e  l'arte
          contemporanea del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali; 
              p) il direttore generale per le politiche strutturali e
          lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e
          forestali; 
              q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 
              r) il direttore generale per la difesa  del  suolo  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 
              s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici; 
              t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 5,  comma  5,  del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85  (Attribuzione  a
          comuni, province, citta'  metropolitane  e  regioni  di  un
          proprio patrimonio, in attuazione  dell'articolo  19  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente
          legge: 
              "5. Nell'ambito di specifici accordi di  valorizzazione
          e dei conseguenti programmi e piani strategici di  sviluppo
          culturale, definiti ai sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
          all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
          entro un anno dalla data di presentazione della domanda  di
          trasferimento, al trasferimento alle Regioni e  agli  altri
          enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del
          citato codice, dei beni e delle cose indicati nei  suddetti
          accordi di valorizzazione." 
              --Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge n.
          196 del 2009 si veda nelle note all'art. 23. 
              --Per il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo
          n. 163 del 2006 si veda nelle note all'art. 23. 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  34  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "34. Accordi di programma. 
              1. Per la  definizione  e  l'attuazione  di  opere,  di
          interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
          la  loro  completa  realizzazione,  l'azione  integrata   e
          coordinata  di  comuni,   di   province   e   regioni,   di
          amministrazioni statali e di  altri  soggetti  pubblici,  o
          comunque  di  due  o  piu'  tra  i  soggetti  predetti,  il
          presidente della Regione o il presidente della provincia  o
          il  sindaco,  in  relazione  alla  competenza  primaria   o
          prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma, anche su richiesta di uno o  piu'  dei  soggetti
          interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
          per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
          ogni altro connesso adempimento. 
              2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
              3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  Regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
              4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della Regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  Regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   Regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della Regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
              5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
              6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
              7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          Regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  Regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
              8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto." 
              -- Si riporta il testo  degli  articoli  12  e  13  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          L. 6 luglio 2002, n. 137): 
              "12. Verifica dell'interesse culturale. 
              1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
          opera di autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione
          risalga ad oltre cinquanta anni,  se  mobili,  o  ad  oltre
          settanta  anni,   se   immobili,   sono   sottoposte   alle
          disposizioni della presente Parte fino  a  quando  non  sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il  Ministero  fissa,  con  propri  decreti  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la sdemanializzazione,  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta." 
              "13. Dichiarazione dell'interesse culturale. 
              1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella  cosa
          che   ne   forma    oggetto,    dell'interesse    richiesto
          dall'articolo 10, comma 3. 
              2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di  cui
          all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti  a
          tutela anche  qualora  i  soggetti  cui  essi  appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica."