Art. 27
Dismissioni immobili
1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e'
inserito il seguente articolo:
«Art. 33-bis.
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione
del patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati
dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative
idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui
al presente articolo e' promosso dall'Agenzia del demanio ed e'
preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e
nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva
all'avvio (( delle iniziative )). In caso di mancata espressione
entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata
inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano
forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che
aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di
proprieta' dello Stato in qualita' di finanziatore e di struttura
tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso
procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo, puo' avvalersi di
soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad
evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel limite delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma
societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla
gestione finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i diritti e i
doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione
delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti
partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle iniziative
concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di
societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. (( I commi 1 e 2 )) dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti
locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio
di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di
proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel
relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo
il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la
predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore (( della presente disposizione
)), disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del
consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta
normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale
verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui (( al
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4
)) dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".»
2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter.
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni
e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo,
si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e
accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle
procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'
per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla
coesione sociale e per garantire la stabilita' del Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di ((
valorizzazione territoriale ))" per il riutilizzo funzionale e la
rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione stessa,
della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche
statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu'
Enti territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari
di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprieta' dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere
d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 (( del
presente decreto, dal )) Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio, concordando le modalita' di attuazione e i
reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche' di
leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai
programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le
Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle
tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di
valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il
Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le
strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con
particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno
oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura
unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui
all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono
finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei
limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un
processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e
sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare
le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione
territoriale disciplinati (( dal presente articolo )), i beni gia'
inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale
richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e
quelli per i quali, alla data di entrata in vigore (( del presente
articolo )), risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni
pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino
congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali
e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di
cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo
di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale di
regolamentazione della volonta' dei soggetti esponenziali del
territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di
pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in
qualita' di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono
interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche
come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano
oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non
superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative
leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il
locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo commisurato
alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei
commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale
direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di
120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono
disciplinare eventuali ulteriori modalita' di conclusione del
predetto accordo di programma, anche ai fini della celere
approvazione della variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e
delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si
impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle
modalita' di superamento delle criticita', anche tramite l'adozione
di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita' di
definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere
entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale,
integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di
adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del
procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e
attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito
dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di
programma, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per
l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al Ministro per l'ambiente, per la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile
avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di
fattibilita' e delle azioni di supporto dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in
cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per
la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo
stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con gli Organi di
governo dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di
destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza
con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici.
Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A
tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di
cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo
degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita' di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune e con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo
3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) (( del
comma 1 )) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle
relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati
gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune, per la
durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del
canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, e' obbligato al
ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di
concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per
la concessione dell'immobile possono essere concordati con
l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di
riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici
dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio delle licenze
di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali ulteriori
autorizzazioni amministrative.».
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti
parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,»
3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai
sensi del presente articolo»
3-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre
a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.»
3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su
richiesta dei soggetti interessati»
3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite
dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli»
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
le parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere dal 1o gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le
predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le
risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il
pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la
custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime
amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del
demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla
stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di
registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.».
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono soppresse e
sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti
dalla normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del
demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
nel piano generale degli interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e
straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite
le seguenti parole «puo' dotarsi di proprie professionalita' e di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello
0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi».
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche' agli alloggi
di cui al comma 442» sono soppresse.
7. (( All'articolo 1, comma 1 )), lettera a), della legge 15
dicembre 1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente il
piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle
amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il
conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono
soppresse.
7-bis.Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n.
204, e' soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del
presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda
di trasferimento».
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della
giustizia puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli
immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere
inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono
effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del
demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero della
giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa' partecipata al
100% dal (( Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo )) 12 aprile 2006, n. 163, il compito di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate
dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte
conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni
degli strumenti urbanistici, (( la centrale di committenza di cui al
)) comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e
promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal
presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal
Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del
Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di
dismissione e' effettuata con decreto del Ministero della giustizia,
previo parere di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che
tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni
e le attivita' culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12,
comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il
termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili
individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 puo'
convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali
e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della
giustizia. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per
cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla
societa' indicata nel (( comma 11 )), in virtu' del presente articolo
sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova
realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di
opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente
all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti (( commi
12 e 13, lettera )) e) sono concluse entro il termine di quindici
giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi
commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal
loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata
dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque
ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata
legge n. 183 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7 Disposizioni in materia di dismissioni di
terreni agricoli
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, individua i terreni a
vocazione agricola e agricoli, anche su segnalazione dei
soggetti interessati, non utilizzabili per altre finalita'
istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti
pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del
demanio mediante trattativa privata per gli immobili di
valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica
per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al
patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di
individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
da porre a base delle procedure di vendita di cui al
presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327."
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine di favorire lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto
il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli,
cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita' di incremento di
valore dei terreni alienati ai sensi del presente articolo
derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti
nel corso del quinquennio successivo all'alienazione
medesima, e' riconosciuta allo Stato una quota pari al 75
per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto
al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del
presente periodo sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del
demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita
da parte degli enti gestori delle medesime aree.
4. Le regioni, le province, i comuni, anche su
richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le
finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i beni
di loro proprieta' a vocazione agricola e agricoli compresi
quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire
all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere.
L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali
gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al
netto dei costi sostenuti e documentati.
5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di
dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla
riduzione del debito pubblico."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2010):
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza,
ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette
amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per le
finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali
variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di
immobili di proprieta' dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella
gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma."
-- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni
immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti
previdenziali pubblici e privati restano ferme le
disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita'
istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche
fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli
41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel
settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
o con altri soggetti pubblici per la gestione degli
appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo
preventivo degli uffici centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente,
dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi
dalla disciplina del presente comma i beni immobili
riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i
beni e le attivita' culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto
previsto dal comma 2, nonche' i beni immobili all'estero
riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la
preventiva comunicazione dei piani di interventi
all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
«rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite
dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 441,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
"441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono trasferiti in proprieta', a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel
cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono,
entro centoventi giorni dalla data della volturazione,
all'accertamento di eventuali difformita'
urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei
profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo
1952, n. 137."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma,
capitale della Repubblica), come modificato dalla presente
legge:
"1.Obiettivi.
1. Sono di preminente interesse nazionale gli
interventi funzionali all'assolvimento da parte della
citta' di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e
diretti a:
a) realizzare il sistema direzionale orientale e le
connesse infrastrutture, anche attraverso una
riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante
Est della citta';
b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale,
archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in
particolare quello dell'area centrale, dei Fori e
dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema
dei parchi urbani e suburbani, nonche' acquisire le aree
necessarie e quelle ancora private del comprensorio di
Villa Ada;
c) assicurare la piu' efficace tutela dell'ambiente e
del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi
Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali,
sportivi e per il tempo libero nonche' interventi di
recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione
delle periferie, ivi comprese le opere di carattere
igienico-sanitario;
d) adeguare la dotazione dei servizi e delle
infrastrutture per la mobilita' urbana e metropolitana
anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi
intermodali e di navigabilita' del Tevere con la
sistemazione della sua portualita', la riorganizzazione
delle attivita' aeroportuali nonche' il potenziamento del
trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in
sede propria, sotterranea e di superficie;
e) qualificare le universita' e i centri di ricerca
esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per
la scienza e la cultura;
f) costituire un polo europeo dell'industria, dello
spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema
congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il
restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture
esistenti;
g) provvedere alla adeguata sistemazione delle
istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a
Roma."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, del
DPR 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del
Consiglio superiore dei lavori pubblici), come modificato
dalla presente legge:
"4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore,
in ragione del loro ufficio:
a) i Capi Dipartimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) il direttore generale del Servizio integrato
infrastrutture e trasporti competente per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna;
c) i direttori di settore dei Servizi integrati
infrastrutture e trasporti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) il Capo Dipartimento della protezione civile;
e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno;
f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
g) il direttore dell'Agenzia del territorio;
h) [Soppressa];
i) il direttore generale dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa;
l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;
m) il direttore generale per i beni architettonici ed
il paesaggio del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
n) il direttore generale per i beni archeologici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
o) il direttore generale per l'architettura e l'arte
contemporanea del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
p) il direttore generale per le politiche strutturali e
lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
r) il direttore generale per la difesa del suolo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po."
-- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un
proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente
legge:
"5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione
e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo
culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui
all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
entro un anno dalla data di presentazione della domanda di
trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri
enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del
citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione."
--Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge n.
196 del 2009 si veda nelle note all'art. 23.
--Per il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 si veda nelle note all'art. 23.
-- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"34. Accordi di programma.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto."
-- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137):
"12. Verifica dell'interesse culturale.
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta."
"13. Dichiarazione dell'interesse culturale.
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa
che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto
dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica."