Art. 24. Negli allevamenti indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, nei quali non siano presenti capi adibiti alla riproduzione, non si applicano le norme del presente decreto. Tuttavia, nei casi in cui tali allevamenti abbiano sede in territori nei quali la profilassi e' resa obbligatoria, e' consentita negli allevamenti stessi solo la introduzione di bovini che provengano da allevamenti riconosciuti «ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi ovvero che siano stati sottoposti, da non piu' di 30 giorni, ad una prova sierologica con esito negativo. La prova sierologica di cui al precedente comma non e' richiesta per l'introduzione di animali in eta' inferiore ai 12 mesi.