Art. 24. 
 
  Negli allevamenti indirizzati  esclusivamente  alla  produzione  di
carne, nei quali non siano presenti capi adibiti  alla  riproduzione,
non si applicano le norme del presente decreto. 
  Tuttavia,  nei  casi  in  cui  tali  allevamenti  abbiano  sede  in
territori nei quali la profilassi e' resa obbligatoria, e' consentita
negli  allevamenti  stessi  solo  la  introduzione  di   bovini   che
provengano da  allevamenti  riconosciuti  «ufficialmente  indenni»  o
«indenni» da brucellosi ovvero che siano  stati  sottoposti,  da  non
piu' di 30 giorni, ad una prova sierologica con esito negativo. 
  La prova sierologica di cui al precedente comma  non  e'  richiesta
per l'introduzione di animali in eta' inferiore ai 12 mesi.