Art. 36 
 
          Regolazione indipendente in materia di trasporti 
 
  (( 1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei  servizi  di
pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'
istituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguito
denominata "Autorita'", la quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del  presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore  dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  locali
di  cui  al  titolo  V  della  parte  seconda   della   Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data  di
adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
14 novembre 1995, n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui
alla medesima legge. 
      1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente
e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai
funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  e
degli uffici e ne risponde al presidente. 
      1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel  rispetto
dell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  nei
settori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  non
possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  di
qualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   di
rappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  o
indiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  non
possono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nomina
dei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  non
rinnovabilita' del mandato. 
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 
    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  in
ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,
aeroporti e porti; 
    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori; 
    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); 
    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   e
offerta; 
    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la
protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 
    f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare e a stabilire  i  criteri  per  la
nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara non sussistano  condizioni  discriminatorie  o  che  impediscano
l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara  non
costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un  fattore  di
discriminazione  tra  le  imprese  partecipanti.  In   questi   casi,
all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo  di  diciotto
mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,  per  l'acquisizione
del  materiale  rotabile  indispensabile  per  lo   svolgimento   del
servizio; 
    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi
basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per
le nuove concessioni; a definire  gli  ambiti  ottimali  di  gestione
delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione
plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   per
confronto; 
    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a
svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanza
istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1
del 2012 in attuazione  della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti
aeroportuali; 
    i) con particolare riferimento all'infrastruttura ferroviaria,  a
svolgere tutte  le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  di  cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e,  in
particolare, a definire i criteri per la determinazione  dei  pedaggi
da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di  assegnazione
delle tracce e della capacita'  e  a  vigilare  sulla  loro  corretta
applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; 
    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documenti
non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  nei
limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.
L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggio
dei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali
progetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
pubbliche nazionali e europee; 
    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e
verificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizio
taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parte
dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
      1)  l'incremento  del  numero  delle   licenze   ove   ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per
confronto nell'ambito di realta' europee comparabili,  a  seguito  di
un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  a
comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   in
conformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,
che assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  I
proventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  che
sono gia' titolari di licenza; 
      2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni  una
maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  il
taxi ad uso collettivo o altre forme; 
      3) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  per
percorsi prestabiliti; 
      4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando
criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  alla
conoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della
normativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  del
settore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
l'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   e
adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),
l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  del
Lazio.»; 
    b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata  ai
sensi del medesimo comma»; 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno  competenze  in  materia  di  sicurezza  e
standard tecnici delle infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmettono
all'Autorita'  le  delibere  che  possono  avere  un  impatto   sulla
concorrenza tra operatori del settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso
alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di  fornire
segnalazioni  e  pareri  circa  la  congruenza  con  la   regolazione
economica»; 
    d)  al  comma  5,  primo  periodo,  sono  soppresse  le   parole:
«individuata ai sensi del comma 2»; 
    e) al comma 6: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal
suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di
euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica»; 
      2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
      3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29,  ultimo  periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del
presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, determinata in ottanta unita',  e  nei  limiti
delle risorse disponibili, mediante  apposita  selezione  nell'ambito
del personale dipendente da  pubbliche  amministrazioni  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  ed  esperienza
richiesti  per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale  da
garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre  pubbliche
amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di
provenienza. A seguito del versamento  dei  contributi  di  cui  alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'
nella qualifica assunta in sede di selezione»; 
    f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita',
determinata  con  propria  delibera,  le  funzioni  e  le  competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo  continuano  ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici  competenti
nei diversi settori  interessati.  A  decorrere  dalla  stessa  data,
l'Ufficio per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  (URSF)  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  provvede  alla  riduzione  della  dotazione  organica  del
personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda  fascia  in  misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di  livello  generale  e  non
generale soppressi. Sono, altresi',  soppressi  gli  stanziamenti  di
bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 
      6-ter.  Restano  ferme  le  competenze  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  di
programma nonche' di atti convenzionali, con particolare  riferimento
ai profili di finanza pubblica». 
  2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari  di
licenza per il servizio taxi  possano  svolgere  servizi  integrativi
quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o  mediante  altre   forme   di
organizzazione del servizio»; 
    b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Per il  servizio  di  taxi  e'  consentito  l'esercizio
dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che  hanno
rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai  sindaci
dei comuni interessati»; 
    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito  orario  del  turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da  chiunque  abbia  i
requisiti di professionalita' e moralita' richiesti  dalla  normativa
vigente». 
  3.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale ed»; 
      2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«secondo i  criteri  e  le  metodologie  stabiliti  dalla  competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro  successiva
approvazione»; 
      3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
        «f) vigilanza sull'attuazione, da  parte  dei  concessionari,
delle leggi e dei regolamenti concernenti la  tutela  del  patrimonio
delle strade e  delle  autostrade  statali,  nonche'  la  tutela  del
traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da  parte  dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti  necessari  ai  fini  della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»; 
    b) al comma 3: 
      1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' svolgere le attivita' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26  febbraio  1994,
n. 143»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori  inerenti  la
rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a
pedaggio e in gestione  diretta,  che  equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita'». ))