Art. 37 
 
                 Misure per il trasporto ferroviario 
 
  (( 1. L'Autorita' di cui all'articolo 36 nel settore del  trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati,  gli  ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita'  di  finanziamento.
L'Autorita', dopo un congruo periodo di osservazione delle  dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza  dei  diversi
gradi di separazione tra l'impresa che  gestisce  l'infrastruttura  e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare  l'utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In  esito  all'analisi,
l'Autorita' predispone, entro e non oltre  il  30  giugno  2013,  una
relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento. 
  2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «ed i contratti collettivi  nazionali  di  settore»
sono soppresse e la parola: «applicati» e' sostituita dalla seguente:
«applicate»; 
    b) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    «b-bis) regolazione  dei  trattamenti  di  lavoro  del  personale
definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle  organizzazioni
piu' rappresentative a livello nazionale». ))