Art. 25 
 
 
          Misure di semplificazione per le imprese agricole 
 
  1.  Al  fine  di   semplificare   e   accelerare   i   procedimenti
amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di  aiuti  o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione  europea  nell'ambito
della Politica  agricola  comune,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )),
secondo i  protocolli  standard  previsti  nel  sistema  pubblico  di
connettivita', anche le banche dati informatiche  dell'Agenzia  delle
entrate,  dell'INPS  e  delle   Camere   di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure
di semplificazione previste dal  presente  comma  sono  definite  con
apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni  sopra  indicate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I dati relativi alla azienda agricola  contenuti  nel  fascicolo
aziendale  elettronico  di  cui  all'articolo  9  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e  all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  fanno  fede  nei
confronti delle pubbliche  amministrazioni  per  i  rapporti  che  il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con  esse  ((
anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo  27  maggio  1999,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  che  ne  curano  la   tenuta   e
l'aggiornamento )). Le modalita' operative per la  consultazione  del
fascicolo   aziendale   elettronico   da   parte   delle    pubbliche
amministrazioni  sono  definite  con  decreto  del   Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2005, n.  231,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Gli  organismi
pagatori, al fine  della  compiuta  attuazione  del  presente  comma,
predispongono e mettono a disposizione  degli  utenti  le  procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1  dicembre  1999,  n.  503,
          "Regolamento recante norme per  l'istituzione  della  Carta
          dell'agricoltore e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle
          aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma  3,
          del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173": 
              "Art. 9. (Fascicolo aziendale). 
              1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione,  di
          cui all'articolo 14, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
          173 del 1998, e' istituito,  nell'ambito  dell'anagrafe,  a
          decorrere dal  30  giugno  2000,  il  fascicolo  aziendale,
          modello cartaceo  ed  elettronico  riepilogativo  dei  dati
          aziendali,  finalizzato  all'aggiornamento,  per   ciascuna
          azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3. 
              2.  Anteriormente  alla  data  di  cui  al   comma   1,
          attraverso le procedure progressivamente  rese  disponibili
          dai SIAN, ciascun soggetto iscritto  all'anagrafe  verifica
          le informazioni relative al titolo di  conduzione  ed  alla
          consistenza  aziendale,  con   l'obbligo   di   confermarne
          l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
          integrazioni. Nell'ambito  delle  predette  procedure  sono
          indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
          le integrazioni.  In  caso  di  mancata  conferma  entro  i
          termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
          nel fascicolo aziendale. Qualora  ai  fini  della  verifica
          delle  consistenze   aziendali   sia   necessario   rendere
          disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN,  la
          riproduzione dei dati catastali, la  stessa  e'  tenuta  al
          pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
          finanze del 27 giugno 1996  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con le facilitazioni previste  per  gli  enti
          statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
          il Ministero delle finanze e il Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali del 30 giugno 1998. 
              3. Le variazioni ed integrazioni  comunicate  ai  sensi
          del comma 2 sono valide anche  ai  fini  dell'aggiornamento
          del repertorio delle notizie  economiche  e  amministrative
          (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al  sistema  informativo
          delle  camere  di  commercio  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 5. 
              4. A  partire  dal  1°  luglio  2000,  le  aziende  che
          eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
          tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
          all'amministrazione, ai fini  dell'ammissione  a  qualsiasi
          beneficio comunitario, nazionale o regionale, a  comunicare
          le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
          inserite nel fascicolo aziendale.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della legge 7 marzo 2003, n. 38": 
              "Art. 13. (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore
          e del pescatore). 
              1.  Il   fascicolo   aziendale   elettronico   di   cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda,  e'  integrato
          con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
          e all'articolo 21 del regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del
          Consiglio, del 29 settembre 2003. 
              L'aggiornamento del  fascicolo  aziendale  elettronico,
          attraverso procedure certificate  del  Sistema  informativo
          agricolo  nazionale  (SIAN),  puo'  essere  effettuato  dai
          soggetti di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1999,
          nonche' dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del  decreto
          legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di  apposite
          convenzioni stipulate con l'Agenzia per  le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA). Per  qualsiasi  accesso  nel  fascicolo
          aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento  delle
          informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione
          del  soggetto  che  vi   abbia   proceduto.   La   pubblica
          amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici  economici,
          registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi
          al soggetto che esercita attivita' agricola  in  attuazione
          della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
              2. La Carta dell'agricoltore e del  pescatore,  di  cui
          all'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza  con  l'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e  con  il  decreto  legislativo  23
          febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto  previsto  dal
          decreto  del  Ministro  dell'interno  19  luglio  2000,   e
          successive  modificazioni,   pubblicato   nel   Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  21  luglio
          2000. 
              3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
          di  identificazione  di  ciascun  soggetto   che   esercita
          attivita'  agricola  anche  ai  sensi   dell'articolo   18,
          paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
              4. L'AGEA, quale  autorita'  competente  ai  sensi  del
          Titolo  II,  capitolo  4  regolamento  (CE)  n.  1782/2003,
          assicura, attraverso i servizi del SIAN,  la  realizzazione
          dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 503  del  1999,  nonche'  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. 
              5. Nel caso di  banche  dati  decentrate  detenute  dai
          soggetti di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1999,
          l'AGEA assicura le condizioni  previste  dall'articolo  19,
          comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
              6.  Le  modalita'   operative   per   la   gestione   e
          l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
          Carta dell'agricoltore e  del  pescatore,  e  per  il  loro
          aggiornamento, sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3-bis  del  decreto
          legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  recante  "Soppressione
          dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15
          marzo 1997, n. 59": 
              "Art.  3-bis.   (Centri   autorizzati   di   assistenza
          agricola). 
              1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto  del
          punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte
          salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
          iscritti agli ordini e ai collegi  professionali,  possono,
          con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di
          assistenza  agricola"  (CAA),  di  cui  al  comma   2,   ad
          effettuare, per conto dei propri utenti  e  sulla  base  di
          specifico mandato scritto, le seguenti attivita': 
              a) tenere  ed  eventualmente  conservare  le  scritture
          contabili; 
              b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
          coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
          benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
          regolarita'  formale  delle  dichiarazioni  immettendone  i
          relativi  dati  nel  sistema  informativo   attraverso   le
          procedure del SIAN; 
              c) interrogare le banche dati del SIAN  ai  fini  della
          consultazione dello stato di ciascuna pratica  relativa  ai
          propri associati. 
              2. I Centri di cui  al  comma  1  sono  istituiti,  per
          l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli  agricoltori,
          nella forma di societa' di capitali,  dalle  organizzazioni
          professionali agricole maggiormente rappresentative,  o  da
          loro associazioni, da associazioni  dei  produttori  e  dei
          lavoratori, da  associazioni  di  liberi  professionisti  e
          dagli enti di patronato e di assistenza professionale,  che
          svolgono servizi analoghi,  promossi  dalle  organizzazioni
          sindacali.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  e   forestali,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni,  sono  stabiliti  i  requisiti   minimi   di
          garanzia  e  di  funzionamento  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri  hanno,
          in particolare, la  responsabilita'  della  identificazione
          del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
          dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei  dati,  del
          rispetto per quanto di competenza  delle  disposizioni  dei
          regolamenti (CE)  n.  1287/95  e  n.  1663/95,  nonche'  la
          facolta'  di  accedere   alle   banche   dati   del   SIAN,
          esclusivamente per il tramite di procedure di  interscambio
          dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri  utenti
          che abbiano rilasciato delega espressa  in  tal  senso  non
          costituisce violazione di quanto disposto  dalla  legge  30
          dicembre  1996,  n.  675,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. 
              4.  Le  regioni  verificano  i  requisiti   minimi   di
          funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza.  Le
          regioni,   inoltre,    possono    incaricare    i    Centri
          dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'. 
              4-bis.  Gli  organismi  pagatori,  nel   rispetto   del
          regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
          1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti  dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  le  previsioni  contenute
          nelle convenzioni di cui al comma  1,  sono  autorizzati  a
          conferire   immediata   esigibilita'   alle   dichiarazioni
          presentate tramite i  centri  di  assistenza  agricola.  Il
          Ministro delle politiche agricole e forestali, con  proprio
          decreto,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, definisce le caratteristiche delle  procedure
          e delle garanzie integrative secondo  quanto  previsto  dal
          comma 2.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5-quinquies,
          del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2005,  n.  231,
          recante  "Interventi  urgenti  in  agricoltura  e  per  gli
          organismi pubblici del  settore,  nonche'  per  contrastare
          andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. (Attuazione della politica agricola comune). 
              (Omissis). 
              5-quinquies.  Le  domande  di  aiuto   presentate   dai
          produttori  agricoli  per  l'accesso  al  pagamento   unico
          disaccoppiato  sono  valide  per  richiedere   gli   stessi
          contributi comunitari  anche  per  gli  anni  successivi  a
          quello di presentazione, a condizione che non sia  cambiato
          nessuno  degli  elementi  delle  domande   previsti   dalla
          normativa comunitaria.  Gli  organismi  pagatori,  al  fine
          della compiuta attuazione del presente comma, predispongono
          e mettono a disposizione degli utenti le  procedure,  anche
          informatiche, e le circolari applicative correlate."