Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole
1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti
amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito
della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )),
secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di
connettivita', anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle
entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure
di semplificazione previste dal presente comma sono definite con
apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo
aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei
confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse ((
anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e
l'aggiornamento )). Le modalita' operative per la consultazione del
fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche
amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi
pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma,
predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503,
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173":
"Art. 9. (Fascicolo aziendale).
1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di
cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.
173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a
decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale,
modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati
aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna
azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui
all'articolo 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.".
Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38":
"Art. 13. (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore
e del pescatore).
1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, e' integrato
con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003.
L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico,
attraverso procedure certificate del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato dai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999,
nonche' dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo
aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle
informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione
del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica
amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici,
registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi
al soggetto che esercita attivita' agricola in attuazione
della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza con l'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23
febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e
successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
di identificazione di ciascun soggetto che esercita
attivita' agricola anche ai sensi dell'articolo 18,
paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi del
Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003,
assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione
dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999,
l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19,
comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalita' operative per la gestione e
l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro
aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.".
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59":
"Art. 3-bis. (Centri autorizzati di assistenza
agricola).
1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del
punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte
salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono,
con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di
assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad
effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di
specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i
relativi dati nel sistema informativo attraverso le
procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre, possono incaricare i Centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute
nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a
conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni
presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio
decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure
e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal
comma 2.".
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5-quinquies,
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli
organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Attuazione della politica agricola comune).
(Omissis).
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai
produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico
disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi
contributi comunitari anche per gli anni successivi a
quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato
nessuno degli elementi delle domande previsti dalla
normativa comunitaria. Gli organismi pagatori, al fine
della compiuta attuazione del presente comma, predispongono
e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche
informatiche, e le circolari applicative correlate."