Art. 26
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuita' del
bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come
pascoli, prati e pascoli arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in
attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le
seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a
misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse
storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati (( o come tartufaie coltivate )).».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, lettera
c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante
"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57",
come modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno).
3. (Omissis).
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione
inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuita' del bosco non identificabili come pascoli,
prati e pascoli arborati;".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante
"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno).
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di
cui al comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle
regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le
formazioni forestali di origine artificiale realizzate su
terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro
ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo
rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di
interesse storico coinvolti da processi di forestazione,
naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini
produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su
cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a
2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20
metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E'
fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla
legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a
bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le
finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita'
dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio
e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le
altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri
che interrompono la continuita' del bosco non
identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o
come tartufaie coltivate."