Art. 26 
 
 
          Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera c), dopo le parole:  «la  continuita'  del
bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili  come
pascoli, prati e pascoli arborati»; 
    b) al comma 6,  dopo  le  parole:  «i  castagneti  da  frutto  in
attualita'  di  coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
d'arboricoltura da  legno  di  cui  al  comma  5»  sono  inserite  le
seguenti:  «ivi  comprese,  le  formazioni   forestali   di   origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine,  sono
aggiunte le seguenti:  «non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
pascoli arborati (( o come tartufaie coltivate )).». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  3,  lettera
          c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante
          "Orientamento e modernizzazione del  settore  forestale,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57",
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Definizione di bosco e  di  arboricoltura  da
          legno). 
              3. (Omissis). 
              c) le radure e tutte le  altre  superfici  d'estensione
          inferiore  a  2000  metri  quadrati  che  interrompono   la
          continuita' del  bosco  non  identificabili  come  pascoli,
          prati e pascoli arborati;". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  227,   recante
          "Orientamento e modernizzazione del  settore  forestale,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Definizione di bosco e  di  arboricoltura  da
          legno). 
              6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali  di
          cui al comma 2 e ove non diversamente gia'  definito  dalle
          regioni stesse si considerano bosco i  terreni  coperti  da
          vegetazione forestale arborea associata  o  meno  a  quella
          arbustiva di origine naturale o artificiale,  in  qualsiasi
          stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
          mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati,  le
          alberature stradali, i castagneti da frutto  in  attualita'
          di   coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura    e
          d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le
          formazioni forestali di origine artificiale  realizzate  su
          terreni agricoli a  seguito  dell'adesione  a  misure  agro
          ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo
          rurale dell'Unione europea una  volta  scaduti  i  relativi
          vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali  di
          interesse storico coinvolti da  processi  di  forestazione,
          naturale  o  artificiale,  oggetto  di  recupero   a   fini
          produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni  su
          cui essi sorgono devono avere estensione  non  inferiore  a
          2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore  a  20
          metri e copertura  non  inferiore  al  20  per  cento,  con
          misurazione effettuata dalla base  esterna  dei  fusti.  E'
          fatta salva la definizione bosco  a  sughera  di  cui  alla
          legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono  altresi'  assimilati  a
          bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le
          finalita' di difesa idrogeologica del territorio,  qualita'
          dell'aria,    salvaguardia    del    patrimonio     idrico,
          conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio
          e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e  tutte  le
          altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri  quadri
          che   interrompono   la   continuita'   del    bosco    non
          identificabili come pascoli, prati  o  pascoli  arborati  o
          come tartufaie coltivate."