Art. 27 
 
 
             Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della medesima comunicazione.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,   recante
          "Orientamento e modernizzazione  del  settore  agricolo,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. (Esercizio dell'attivita' di vendita). 
              (Omissis). 
              2. La vendita diretta dei prodotti  agricoli  in  forma
          itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del  luogo
          ove  ha  sede  l'azienda  di  produzione  e   puo'   essere
          effettuata a decorrere dalla data di invio  della  medesima
          comunicazione. Per la vendita al  dettaglio  esercitata  su
          superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di
          altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano
          la disponibilita' non  e'  richiesta  la  comunicazione  di
          inizio attivita'.".