Art. 27
Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Esercizio dell'attivita' di vendita).
(Omissis).
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo
ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di
altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano
la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di
inizio attivita'.".