Art. 29 
 
 
       Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero 
 
  1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo  saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81,  e  successivamente  approvati  dal  Comitato   interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse  nazionale  anche  ai
fini  della  definizione   e   del   perfezionamento   dei   processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1  dispone  le
norme idonee nel quadro  delle  competenze  amministrative  regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti  suddetti,  nomina,  nei
casi  di  particolare  necessita',  ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in  sede  regionale  con
coordinamento del  Comitato  interministeriale.  Al  Commissario  non
spettano compensi e  ad  eventuali  rimborsi  di  spese  si  provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 e comma 3,
          del decreto-legge 10 gennaio 2006  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  recante
          "Interventi  urgenti  per   i   settori   dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della  pesca,  nonche'  in  materia  di
          fiscalita' d'impresa": 
              "Art. 2. (Interventi urgenti nel  settore  bieticolo  -
          saccarifero). 
              1. Al fine di fronteggiare la grave crisi  del  settore
          bieticolo - saccarifero e' istituito presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri  un  Comitato  interministeriale
          composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che  lo
          presiede,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole   e
          forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
          dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
          produttive, dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, dal Ministro per le politiche  comunitarie  e  dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del   territorio
          nonche'  da  tre  presidenti  di  regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
          funzioni di segreteria, senza alcun onere per  il  bilancio
          dello Stato, sono svolte  da  un  dirigente  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  preposto  ad  un
          Ufficio dirigenziale generale." 
              2. (Omissis). 
              3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
          politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
          di riconversione per ciascuno  degli  impianti  industriali
          ove cessera' la  produzione  di  zucchero.  I  progetti  di
          riconversione,   finalizzati   anche   alla    salvaguardia
          dell'occupazione nel  territorio  oggetto  dell'intervento,
          sono approvati dal Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali, sentite le  Amministrazioni  interessate,  anche
          avvalendosi del  supporto  tecnico  dell'Istituto  sviluppo
          agroalimentare s.p.a. (ISA).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del  decreto-legge
          29 novembre 2008 n.  185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure  urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale": 
              "Art. 20. (Norme straordinarie  per  la  velocizzazione
          delle procedure esecutive di  progetti  facenti  parte  del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo regime di contenzioso amministrativo). 
              1.  In  considerazione  delle  particolari  ragioni  di
          urgenza connesse con la  contingente  situazione  economico
          finanziaria del Paese ed al fine di sostenere  e  assistere
          la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la
          messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente  per  materia  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   individuati   gli
          investimenti pubblici di competenza  statale,  ivi  inclusi
          quelli di pubblica utilita',  con  particolare  riferimento
          agli  interventi   programmati   nell'ambito   del   Quadro
          Strategico  Nazionale  programmazione  nazionale,  ritenuti
          prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche'
          per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi  riflessi
          sociali, nel  rispetto  degli  impegni  assunti  a  livello
          internazionale. Il decreto di  cui  al  presente  comma  e'
          emanato di concerto anche con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico  quando  riguardi  interventi   programmati   nei
          settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per  quanto
          riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede
          con decreto del Presidente della  Giunta  Regionale  ovvero
          dei Presidenti delle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
          tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
          il  quadro  finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti. 
              3.  Il  commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2
          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila
          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle
          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura
          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni
          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento
          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il
          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'
          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per
          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal
          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le
          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al
          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora
          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione
          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario
          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente
          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca
          dell'assegnazione delle risorse. 
              4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina,  con
          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto
          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria
          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto
          dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n 133; i decreti di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo contengono l'indicazione  delle  principali  norme
          cui si intende derogare. 
              5.   Il   commissario,   se    alle    dipendenze    di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,
          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente
          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro
          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo
          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale
          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali
          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad
          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per
          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento
          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per
          la realizzazione dell'intervento. 
              6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze  emesse
          dal commissario  non  possono  comportare  oneri  privi  di
          copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81  della
          Costituzione e determinare effetti peggiorativi  sui  saldi
          di  finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli   obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  delega  il
          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro
          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate
          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri. Per gli  interventi  di  competenza
          regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la
          competente struttura regionale.  Le  strutture  di  cui  al
          presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni  ritardo
          riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai  fini
          dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita'  di
          cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              9.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia
          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al
          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta
          Regionale. 
              10. Per la realizzazione delle infrastrutture  e  degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,
          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi  e  forniture,  di  cui  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,
          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti
          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
          11, comma  2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 142 del 2004. 
              10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994, n. 383, e' sostituito dal seguente: 
              "4. L'approvazione dei progetti, nei  casi  in  cui  la
          decisione  sia  adottata  dalla  conferenza   di   servizi,
          sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni, i nullaosta,  previsti  da  leggi  statali  e
          regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il
          proprio dissenso nell'ambito della conferenza  di  servizi,
          l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della conferenza di servizi e tenuto conto delle  posizioni
          prevalenti espresse  in  detta  sede,  assume  comunque  la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione   dell'opera.   Nel   caso   in    cui    la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del
          dissenso  espresso  da   un'amministrazione   dello   Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita' ovvero dalla regione  interessata,  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  81,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616". 
              10-ter.  Al  fine  della  sollecita   progettazione   e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per
          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista
          dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,   e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di  1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari  a
          1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e  2010,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
          40, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
              10-quater. Al fine di accedere al  finanziamento  delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di
          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21
          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate
          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale
          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del
          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi. 
              10-quinquies. Ai fini di cui  al  comma  10-quater,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni, suscettibili  di  poter  beneficiare  di  un
          finanziamento da parte della BEI stessa. 
              10-quinquies.1. I soggetti  beneficiari  di  contributi
          pubblici  pluriennali,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo  4,  commi  177  e  177-bis  della  legge  24
          dicembre 2003 n. 350 e  successive  modificazioni,  possono
          richiedere il finanziamento da parte  della  Banca  europea
          per  gli  investimenti  secondo  le  forme  documentali   e
          contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
          di finanziamento di scopo. 
              10-sexies. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 185, comma 1, dopo la  lettera  c),  e'
          aggiunta la seguente: 
              "c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   dell'attivita'   di
          costruzione,  ove  sia  certo  che   il   materiale   sara'
          utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  nello
          stesso sito in cui e' stato scavato"; 
              b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,".