Art. 29
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai
fini della definizione e del perfezionamento dei processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le
norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei
casi di particolare necessita', ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con
coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non
spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 e comma 3,
del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
"Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa":
"Art. 2. (Interventi urgenti nel settore bieticolo -
saccarifero).
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore
bieticolo - saccarifero e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale
composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio
dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero
delle politiche agricole e forestali, preposto ad un
Ufficio dirigenziale generale."
2. (Omissis).
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
di riconversione per ciascuno degli impianti industriali
ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di
riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia
dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento,
sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo
agroalimentare s.p.a. (ISA).".
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge
29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale":
"Art. 20. (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo).
1. In considerazione delle particolari ragioni di
urgenza connesse con la contingente situazione economico
finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere
la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la
messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati gli
investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi
quelli di pubblica utilita', con particolare riferimento
agli interventi programmati nell'ambito del Quadro
Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti
prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche'
per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi
sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello
internazionale. Il decreto di cui al presente comma e'
emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo
economico quando riguardi interventi programmati nei
settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto
riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede
con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero
dei Presidenti delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza
regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la
competente struttura regionale. Le strutture di cui al
presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo
riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini
dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a
carico del bilancio dello Stato.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24
dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato";
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,".