Art. 23
Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo
in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del
sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione
di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le
azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con
decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
(( da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto )), nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita',
le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta.
Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del
Ministro dello sviluppo economico, (( che individuano i termini )),
le modalita' e le procedure ((, anche in forma automatizzata, )) per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione
degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti
dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
(( 3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi
agli anni precedenti. ))
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente
per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e
per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati
dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezione
nell'ambito del Fondo.
5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie
funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita' e i
procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono
essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le
somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei
provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni
concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente
comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale
del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le
predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire
la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del
comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso
l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti
per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel
medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad
apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero
per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo
operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette
contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE
alla data di
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a
promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al
Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, (( rivenienti
)) da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure
di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo
il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57:
«Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99:
«Art. 7. Procedure di erogazione.
1. I benefici determinati dagli interventi sono
attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta,
bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti
dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 ,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di
contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione
dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente
convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni
regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto
conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto
responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento
contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere
erogate anche a titolo di anticipazione, previa
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare.
Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della
documentazione finale di spesa da parte dell'impresa
beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui
all'art. 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere
fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla
legge 5 ottobre 1991, n. 317 , ai fini dell'IVA, dell'IRPEG
e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto 24
gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o
piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 ,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus
fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte
sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna
al concessionario uno dei due esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalita', in quanto compatibili, previste al comma 2 per
il contributo in conto capitale, fatta salva la
maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo
comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al
comma 2 dell'art. 2, e quelli effettivamente da
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le
modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso
non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di
preammortamento di durata pari a quella di realizzazione
del programma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso in
relazione a un finanziamento accordato da soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e'
pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso
di riferimento previsto dal comma 2 dell'art. 2, posta a
carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione
dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in
piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate
dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a
meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita'
di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto
competente puo', tenuto conto della tipologia
dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
conto interessi in contributo in conto capitale, scontando
al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato
il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e'
calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266.Le eventuali differenze sono scontate
al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al
momento della concessione dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente
e' istituito un apposito Fondo per gli interventi
agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse
finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di
competenza della medesima Amministrazione, amministrato
secondo le normative vigenti per tali interventi.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c):
«Art. 3. Procedimenti e moduli organizzativi.
1. Gli interventi sono attuati con procedimento
automatico, valutativo, o negoziale.
2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
di erogazione, tenuto conto della complessita' degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere
stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura
privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita',
selezionati tramite le procedure di gara previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a
quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di
penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario
in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti
salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei
documenti.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei
risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente
per la concessione puo' avvalersi di esperti prescelti a
rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli
interessati, previa verifica della insussistenza di cause
di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti
di professionalita', competenza e imparzialita'. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli
esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2009, n. 150:
«Art. 19. Societa' pubbliche
1. All'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
2. All'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) (soppressa)
3. L'art. 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile
2009, n. 33e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'art. e' sostituita dalla seguente
«Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli
azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50
per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad
euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al
70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro
per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000
per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno
risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il
seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di
obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli
intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita',
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su
supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita' di
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle
azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma:
«7-bis. Alle operazioni previste dal presente art. non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e
seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E'
abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27
ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art.
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in
legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, si considerano valide le richieste
presentate dai titolari di obbligazioni del prestito
obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010
convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base
della normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-octies, comma
2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'art. 2497, primo comma, del codice civile, si
interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti
giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita'
imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria.
7. L'art. 3, comma 12, lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 71 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei
soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile;».
8. L'art. 3, comma 12, lettera d) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 71 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso
di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera
b);».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'art. 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la
misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS
Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo art. 1 della
legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito
dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di
euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3,
4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel
proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del
canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse
alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche'
all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle
autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i
concessionari recuperano il suddetto importo attraverso
l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non
soggetto a canone. Dall'applicazione della presente
disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli
utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di
corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione della presente disposizione.
10. L'art. 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche
statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e
le funzioni delle societa' di cui all'art. 1 della legge 13
luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma
15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
cui al comma 11 del presente art. e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell'art. 2383, comma 3, del
codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al
comma 12, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'art. 3, comma 12, primo periodo della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le
parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono
inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'art.
8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto
residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la
necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento
iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del
medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere
sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma secondo,
della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i
settori dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57:
«Art. 16. Gli interventi del Fondo di cui al precedente
art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato
tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le
modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole
particolari da inserire nel contratto di cui al comma
successivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e)-f) (abrogate).»
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2008, n. 280, supplemento ordinario:
«Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'art. 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente art. possono essere applicate le disposizioni
di cui all'art. 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma
1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico
del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'art. 78, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo art. 78, come da ultimo modificato dal comma
4-quater del presente articolo. )
4-sexies. All'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e,
nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente
articolo»
4-septies. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi
pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'art. 3, comma 27, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono
servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti:
"e che forniscono servizi di committenza o di centrali di
committenza a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".».