Art. 24
Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di
profili altamente qualificati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui
operano, nonche' dal regime contabile adottato, e' concesso un
contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite
massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera se ((
riconosciuto )) equipollente in base alla legislazione vigente in
materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente
decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come
specificato al comma 3.
(( 1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di
personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a)
e b) del comma 1. ))
2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei
quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, e'
concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita':
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati dai costi ammissibili.
4. Il diritto a fruire del contributo decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari a
quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta
precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
(( b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non
appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in
Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito
del contributo; ))
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o
enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le
modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza,
secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al
comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il
contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma
12.
7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni
previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo
economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione
contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei
revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va
allegata al bilancio.
9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e
prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della
certificazione di un revisore dei conti o di un professionista
iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei
tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza
con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attivita' di
certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate
ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio
della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le
seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le
risorse rivenienti dal comma 12.
(( 13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il
mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o
unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario:
« 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario:
«Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente art. non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 15.».
«Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art.
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art.
87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,
percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale
disposizione si applica anche alle differenze negative tra
i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali
negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni
iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6. (abrogato)
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o
indirettamente comporti la partecipazione ai risultati
economici della societa' emittente o di altre societa'
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione
al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
di opere e servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174:
«Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis) (soppresso).»
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 recante:
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120:
«6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti.».
- L'art. 64 del Codice di procedura civile, cosi'
recita:
«Art. 64. Responsabilita' del consulente.
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del
Codice penale relative ai periti [c.p. 314, 366, 373, 376,
377, 384].
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'art. 35 del codice
penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti [disp. att. c.p.c. 19]».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 851, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e p er la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a)
dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione
industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per
modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la
registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal
pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013, allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le
attivita' del medesimo Ministero di promozione, di
regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale,
di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di
rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione
della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto
per invenzione industriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art.
2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza.».