(( Art. 24 bis
Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza
nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita'
svolte da call center
1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita'
svolte da call center con almeno venti dipendenti.
2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center
fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno
centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il
rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi
operano in Paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli
incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici
previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere
erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore
con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter
essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali,
poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un
operatore collocato nel territorio nazionale.
5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call
center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui
l'operatore e' fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000
euro per ogni giornata di violazione.
7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole:
«rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche'
delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di
riferimento,». ))
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, supplemento ordinario.
- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante
"Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-1993e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303.
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 61. Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di
vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso
call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti
di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3),
del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve
essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al
coordinamento con l'organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi,
che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.».