Art. 25
Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva
1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni
di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo
economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e
Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale
svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui
programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con
il Comandante della Guardia di Finanza. Per l'esecuzione delle
attivita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli
appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi
Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' previsti
dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni
detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo
economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonche', in
esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su
mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attivita'
istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici
e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro
possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.
2. (( All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
3. Gli oneri relativi alle attivita' ispettive sui programmi di
investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello
sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui
all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del Fondo (( di cui
all'articolo 23, comma 2, )) entro il limite di 400.000 euro per
anno.
4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche
tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli
interventi agevolativi, il Ministero (( dello sviluppo economico ))
determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la
formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione
e' data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale
dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di
presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si
riferiscono.
5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente
decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo
economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza
periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al
monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalita' di
trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto
conto delle caratteristiche e finalita' dei singoli interventi
agevolativi cui i programmi si riferiscono, con circolari del
Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del medesimo
Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni alla
luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio
del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei
soggetti beneficiari degli interventi comporta per l'impresa
inadempiente la sospensione dell'erogazione dei benefici fino al
ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto
sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca
del beneficio concesso.
6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi
agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il
Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito
istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a
valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68 recante "Adeguamento dei compiti del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della L. 31
marzo 2000, n. 78», pubblicato nella GURI 26 marzo 2001, n.
71, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Tutela del bilancio)
1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1 della
legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e
regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza
assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a
tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti
locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in
regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche
inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente art. continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
1929, n. 4.».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 8, lettere a) e b),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato
nella GURI 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario:
«Art. 8. (Amministrazioni interessate, ordini
professionali e Forze di polizia)
(omissis)
4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle
segnalazioni di operazioni sospette:
a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati
contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui
all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i
poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali
poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti
della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti
di cui al comma 3;
c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e
1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n.
629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti
indicati dall'art. 10 all'art. 14.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia,
pubblicata nella GURI 11 agosto 1997, n. 186:
«Art. 1. (Attivita' di valutazione di leggi e
provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive)
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e
controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita'
delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi
in materia di sostegno alle attivita' economiche e
produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni
anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle
caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei
diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un
quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e
di quelle erogate, degli investimenti attivati e
dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia
ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in
questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre
in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto
agli andamenti degli anni precedenti, nonche'
l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e
di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di
societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni,
ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente
controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di
valutare l'efficacia di detti provvedimenti.».
- Si riporta l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica,
pubblicata nella GURI del 31 dicembre 2009, n. 303, S.O:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».