Art. 26
Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese
concessionarie di agevolazioni
1. In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal
Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per
una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della
quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre
2013. La sospensione determina la traslazione del piano di
ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi
alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero,
ove le rate risultino gia' scadute alla data di concessione del
beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati
degli interessi di mora. (( A tal fine )) il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreti di natura non regolamentare da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,
stabiliscono, per le agevolazioni di rispettiva competenza,
condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio
nonche' i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone
l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia'
adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita'
nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia
stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di
restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di
ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione
lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla
rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.
2. (( Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, recante "Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale», pubblicata nella GURI del 27 febbraio
1982, n. 57:
«Art. 14
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito il «Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica». Il Fondo e' amministrato
con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», pubblicato
nella GURI del 27 agosto 1999, n. 201:
«Art. 5 (Fondo agevolazioni per la ricerca)
1. Le attivita' di cui all'art. 3 sono sostenute
mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere sul Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere
rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al
soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La
gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
interventi nel territorio nazionale e in una sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR
affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca
applicata».
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».