Art. 28
Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»
1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei
progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono revocate qualora entro
diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di
erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, sia stato gia' emanato il predetto provvedimento di
concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato
di avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesi
dalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggior
termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente.
2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono
dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla
richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non
provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per
l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie
misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed
accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo
stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei
confronti del soggetto gestore degli interventi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 842 dell'art. 1 della L.
27-12-2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui
al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con
il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi
della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i
progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della
mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita,
delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e
turistiche».