Art. 29
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
1. In considerazione della particolare gravita' della crisi
economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese
beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione
delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla
legge 1º marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambito
dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero
dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data,
accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di
agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentita
entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del CIPE
di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE
puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non
piu' di un anno dal termine originariamente previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun
differimento del termine di ultimazione degli investimenti,
eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e
dei soggetti proponenti.
5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggetto
di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non
venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello
sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate
dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per i
programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto
termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica,
qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia'
stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la
documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il
contratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, la
risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate
dall'inadempimento.
7. (( Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. ))
8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6
ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il
termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La
documentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entro
sei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine di
ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini
previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni
di particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziario
delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'
delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livelli
occupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione dei
termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli
strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti
programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi
aziendali.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488 che reca Modifiche della L.
1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249:
«Art. 1. 1. In attesa della trasformazione
dell'intervento straordinario attraverso un graduale
passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le
aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il
ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1°
marzo 1986, n. 64 , garantendo la continuita' di sviluppo
dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di lire
13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle
attivita' produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64
, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire
2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per
l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire
6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con
legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere
assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
1-bis. Per gli interventi di cui al D.L. 30 dicembre
1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28
febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per
l'anno 1994.
2. (abrogato)
3. Restano ferme le disposizioni della L. 1° marzo
1986, n. 64 , per gli interventi di agevolazione alle
attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
D.L. 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati
dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi
dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca,
non inclusi nei contratti di programma, per i quali e'
stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli
istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai
sensi dell'art. 9, comma 14, della L. 1° marzo 1986, n. 64
, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello
stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi
abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del
D.L. 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite
ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di
programma e degli accordi di programma, purche' siano stati
avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data
ovvero riguardino investimenti per i quali risulta
stipulato il contratto di locazione finanziaria con le
societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli
istituti di credito abilitati.
3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita
dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, che non
rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma
2.
3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per
gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata
limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il
programma di investimento deve essere completato; detto
termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre
sei mesi per cause di forza maggiore.
4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni
industriali, con provvedimento di concessione provvisoria,
non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori
importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di
consuntivo.
5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali
della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa
disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento
delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede
alle relative erogazioni con priorita' rispetto ad ogni
altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei
finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi
cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31
gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge
1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi
interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , per
il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme
in vigore.
6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con
delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle
finalita' di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n.
64 , fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 ed e' inscritta, in ragione di lire 300 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli
anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La
disponibilita' riveniente per effetto di quanto precede e'
corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse
destinate al finanziamento degli incentivi alle attivita'
produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.
7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari
programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non
ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle
competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni
interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE
per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi
con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in
relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo
all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e
non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre
1992, sono proposte alla Commissione delle Comunita'
europee per essere revocate e successivamente riprogrammate
per la parte corrispondente alla percentuale non spesa:
conseguentemente si procede alla rimodulazione delle
relative quote di cofinanziamento nazionale.
8. Per la realizzazione di progetti strategici
funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore
ritardo di sviluppo, nonche' per la concessione delle
agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle
risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso a
mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a
totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre
tramite primari istituti di credito identificati dal
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, per il
complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di
lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e
1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti
sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche
per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora
alla realizzazione dei progetti intervengano altre
amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli
accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE
delibera, previo parere delle competenti commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, la programmazione dei progetti strategici nei
limiti delle disponibilita' di cui alla citata legge 1°
marzo 1986, n. 64 , e al presente comma.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
sentite le regioni interessate, alla revoca dei
finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani
annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza
regionale, che non risultino avviati entro i termini
previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali.
Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla
programmazione per il finanziamento di interventi previsti
dal presente decreto, con priorita' per gli interventi
localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati.
10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi
amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo
sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della
legge 1° marzo 1986, n. 64.
11. - 12 - (soppressi)
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992,
lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi
per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450
miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno
1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'apposito accantonamento.
14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della
legge 8 novembre 1991, n. 360 , si intendono riferite anche
all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del
decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalita' ivi
previste.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- La legge 1 marzo 1986 n. 64 reca Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61, supplemento
ordinario.
- Per il testo dell'art. 2, comma 203, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662 si vedano i riferimenti normativi
all'art.23.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 6
ottobre 1982, n. 752 che reca Norme per l'attuazione della
politica mineraria (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 1982, n. 288):
«Art. 12. Gli istituti e le aziende di credito, di cui
all'art. 19, L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere
finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni
di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti
relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione -
ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze
minerali definite all'art. 2, secondo comma.
Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le
domande relative al finanziamento di nuovi investimenti
devono riguardare programmi di ampliamento,
ristrutturazione ed ammodernamento.
Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver
deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
la domanda di ammissione al contributo in conto interessi,
corredata di un modulo di notizie e della relativa
istruttoria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al
precedente comma.
Il contributo in conto interessi e' concesso sulle
singole operazioni dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con decreto, sentito il
Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento
ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti
organi delle regioni a statuto speciale.
La misura del finanziamento agevolato, di durata non
superiore a quindici anni e con un periodo massimo di
preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento
degli investimenti necessari all'estrazione e alla
preparazione del minerale, ivi comprese le opere
infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari
al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai
sensi dell'art. 20, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , e
successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento
della stipulazione del contratto di finanziamento.
Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del
presente art. si applicano gli articoli 11, 21 e 22, D.P.R.
9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e
integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della
garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'art. 20, L. 12
agosto 1977, n. 675.».
- La legge 30 luglio-1990 n. 221 reca Nuove norme per
l'attuazione della politica mineraria ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1990, n.
183.
- Il Decreto Legge 24 aprile 1993, n. 121 (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1993, n. 96) convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 1993, n.
204 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1993, n. 147). reca
Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento
ordinario.