Art. 30
Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca - FRI
1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al
presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto
interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo
1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23,
comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere
agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche
FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono
essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse ((
di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 )) non utilizzate del FRI
al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di
ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2, nel
limite massimo del 70 per cento. Ai fini del presente comma sono da
intendersi non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE per
interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le
modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonche' quelle
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e
dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente
comminate.
4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le
modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al
comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette
risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente
decreto-legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare ((
nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 855, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)., pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«1.855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'
art. 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito
di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e' esteso agli
interventi previsti da leggi regionali di agevolazione
ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti
produttivi e per la ricerca. Gli interventi di cui al
presente comma possono assumere anche la forma di
contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle
proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da
Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui
all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.».
- Si riportano i testi all'art. 1, dei commi 354, 358,
359,360,361, 361bis, 361ter e 361 quater della legge 30
dicembre 2004, n. 311 che reca Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario:
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
(omissis)
358 Il tasso di interesse sulle somme erogate in
anticipazione e' determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.
La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal
comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme
erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui
finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.
361-bis - 361-ter (abrogati)».