Art. 31
Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, nel rispetto
degli impegni assunti precedentemente all'entrata in vigore del
predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del
fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al
Ministero dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro il termine di trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le
domande gia' (( pervenute )) alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di
previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al
Fondo di cui (( all'articolo 17, comma 1, )) al titolo II della legge
27 febbraio 1985, n. 49.
3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo
economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui
gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli
10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le
Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie
imprese operanti in tali Regioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi» sono
soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
10 che reca Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303:
«Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'art. 2, commi da 1 a 6,
pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di
euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si
provvede rispettivamente:
(omissis)
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante
versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del
bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilita'
dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo
per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'art. 2
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi
dell'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale
sul conto di tesoreria n. 23514;».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, che reca Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2010, n. 71:
«Art. 4 Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori
In vigore dal 13 luglio 2011
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un fondo per il sostegno della domanda
finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche
con riferimento al parco immobiliare esistente,
ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul
lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di
euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro
a valere sulle risorse destinate alle finalita' di cui
all'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale
fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori
50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per l'anno 2010, di cui all'art. 2, comma 236,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di
efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante
contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di
spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e
prevedendo la possibilita' di avvalersi della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione
applicativa.
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al
comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore
dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il
contributo e' riconosciuto anche nel caso di acquisto
tramite locazione finanziaria e il certificato di
rottamazione richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente,
ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite
locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto
di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di
biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse
disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i
contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della
Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con
cui e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di
importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C
83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di
energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli
solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi
elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza
elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le
modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse
del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun
rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art.
39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,
nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il
valore degli investimenti in attivita' di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla
realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle
imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13,
14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di
fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in
data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al
presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e
dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui al presente comma
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei
limiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla
decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28
maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti
temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009,
relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e
modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma
2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
limitatamente alle attivita' di cui all'art. 29 della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse
disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1,
comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, che a tal fine sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
alle pertinenti unita' previsionali di base con riguardo
alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da
destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso
costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per
le finalita' ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, anche attraverso l'istituzione di un
apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., e
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'art. 45, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, ed all'art. 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di
attivita' di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99. All'art. 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'ultimo periodo e' soppresso.
5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo
della flotta di navigli impiegati per il trasporto di
persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari
a ridotto impatto ambientale, e' riconosciuto alle imprese
esercenti attivita' di trasporto di persone sui laghi un
contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli
solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31
dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro
per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a
condizione che, per ogni battello acquistato, le predette
imprese provvedano contestualmente alla cessazione
dell'attivita' e alla demolizione di un battello con
propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che
sono definiti con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il quale sono altresi' stabiliti gli standard ambientali
che devono possedere i battelli solari per accedere
all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma
5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le
infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali
di riparto, e con le singole regioni interessate, per
finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti,
nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con
il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.
6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa
alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e
il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore
nautico prevista dal fondo di cui all'art. 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo
2246 istituito nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio
2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per
finanziare l'incentivazione, il sostegno e i recuperi
infrastrutturali per l'alta formazione professionale
realizzati dagli istituti per le professionalita' nautiche
le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con
relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per
l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida
vincolata per la citta' di Parma», fatta salva la quota
necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto
periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si
estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i
rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore
con il contraente generale. Il contraente generale puo'
richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione
di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un
indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il
contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore
continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti
della quota del finanziamento erogata, anche per le
finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non
sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque accantonato, ai fini innanzitutto della
transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti
dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte
del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina
introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20
marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali
gia' costituiti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo e il comma 6 dell'art. 15 del citato
decreto legislativo e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota
di finanziamento statale residua all'esito della
destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi
6 e 7 puo' essere devoluta integralmente, su richiesta
dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai
sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia
devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del
beneficiario originario, il predetto ente puo' succedere
parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte
il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate
al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto
finanziatore e non necessarie all'ammortamento del
contratto di mutuo rimasto in essere.
8-bis - 8-ter - 8-quater (abrogati)
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai
sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i
principi e i criteri di registrazione delle operazioni
finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci
delle Autorita' portuali.
9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2,
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. In
attuazione dell'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a compensazione del minor versamento
sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi
307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul
capitolo 7342, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una
ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro
per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio
dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per
l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del
medesimo art. 8, comma 1, lettera a). La restante parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
concorre alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei
saldi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 17, comma
1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, Provvedimenti per
il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1985, n. 55:
«Art.1. 1. E' istituito presso la Sezione speciale per
il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca
nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , un
fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al
finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti
requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero
1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello
schedario generale della cooperazione e siano soggette alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma
precedente le cooperative che si propongono la costruzione
e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati
all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
della manodopera mediante l'incremento e/o lo
ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi
tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con
particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati
delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a
valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento
della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul
mercato; a favorire la razionalizzazione del settore
distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio
moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie
contratte per la realizzazione dei progetti di cui al
presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento
del totale dei progetti medesimi;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al
successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche
per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei
settori della produzione, della distribuzione, del turismo
e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei
progetti di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi
precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e
contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi,
fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti
gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della
presente legge.».
«Art.17.
1. E' istituito presso la Sezione speciale per il
credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione.».
- Si riportano i testi degli articoli 10 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che reca
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O:
«Art.10. Regioni a statuto speciale.
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si
provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto
non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti
conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a
statuto ordinario.».
«Art.19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali.
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate
allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle
province e alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi del presente art. e dell'art. 20.
Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni
amministrative concernenti l'attuazione di interventi
dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il
sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di
speciali qualita' delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato
come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le
regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli
enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3,
comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure
di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico
fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da
ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono
definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali
quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo
nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta
giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10. (abrogato)
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono
individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine,
prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti
privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data
di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte
dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 32, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, che reca Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«32 In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento
degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita'
strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato art.
8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per
l'anno 2012. Il riparto del predetto importo tra i
policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».