(( Art. 20-bis Informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti )) ((1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimita', nonche' le regole e le modalita' di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.)) ((3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella ))Gazzetta Ufficiale((.)) ((4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.)) ((5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))