Art. 19 
 
 
  Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali 
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo di
grandi progetti strategici di ricerca  e  innovazione  connessi  alla
realizzazione dell'Agenda  digitale  italiana  e  in  conformita'  al
programma europeo  Horizon  2020,  con  l'obiettivo  di  favorire  lo
sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo  conto
delle singole specificita' territoriali e della copertura delle  aree
a bassa densita' abitativa, e i relativi servizi,  la  valorizzazione
digitale  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  la  sostenibilita'
ambientale, i trasporti e la logistica, la  difesa  e  la  sicurezza,
nonche'  al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la  presenza   sul
territorio  nazionale  di  significative  competenze  di  ricerca   e
innovazione industriale.». 
  2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano: 
  a)  lo  sviluppo  di  una  nuova  tecnologia  e  l'integrazione  di
tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in
grado di qualificare un prodotto innovativo; 
  b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto  innovativo  in  grado  di  soddisfare  una  domanda
espressa da pubbliche amministrazioni; 
  c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non  presenti
sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica; 
  d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese. 
  d-bis) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi
e prodotti innovativi in grado di  rafforzare  l'utilizzazione  della
Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale. 
  2-bis. Al comma 3 dell'articolo  22  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «  Le
risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con
atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione  sono  destinate   alle   finalita'   di   cui
all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa  Agenzia  per  l'attuazione
dei compiti ad essa assegnati». 
  3. I temi di ricerca,  le  aree  tecnologiche  ed  i  requisiti  di
domanda  pubblica  da  collegare  e  promuovere  in  relazione   alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di  intesa
tra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  l'Agenzia  effettua
una chiamata alla manifestazione  d'interesse  da  parte  di  imprese
singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in  associazione
con organismi di ricerca, per la realizzazione  dei  grandi  progetti
strategici di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  ICT.  Le  proposte
presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in  due
fasi: 
  a)  valutazione  tecnico-scientifica,  affidata   all'Agenzia,   di
ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e
potenziale applicativo, eventualmente  condizionata  a  richieste  di
modifiche dei progetti presentati; 
  b) definizione di una efficace soluzione di  copertura  finanziaria
dei  progetti  ammessi,  anche  sulla  base  dell'uso  combinato   di
contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o  altri  strumenti
di debito e garanzia. A tale specifico fine,  massimizzando  la  leva
finanziaria delle risorse  pubbliche  impegnate  nei  progetti  dalle
varie  amministrazioni,  puo'  essere  utilizzato  un  meccanismo  di
finanziamento    con    ripartizione    del    rischio     denominato
Risksharingfacility    per    l'innovazione    digitale-RSFID.    Per
l'implementazione della RSFID il Ministro dello  sviluppo  economico,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  il
Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro  di
collaborazione con la Banca  europea  degli  investimenti,  la  Cassa
depositi e prestiti  o  altri  investitori  istituzionali.  L'accordo
quadro di  collaborazione  prevede  le  regole  di  governance  e  le
modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),   l'Agenzia,
attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni  e
altre  amministrazioni   pubbliche   competenti,   anche   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e
successive  modificazioni,  definisce  gli  ambiti   territoriali   e
l'oggetto dei possibili  progetti,  individua  le  risorse  pubbliche
eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo  sviluppo
dei   servizi   o   dei   prodotti   innovativi   mediante    appalti
precommerciali. I singoli appalti sono  aggiudicati  dall'Agenzia  ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  quale   centrale   di
committenza della regione o della  diversa  amministrazione  pubblica
competente  alla  relativa  gestione.  Le  attivita'  connesse   alle
specifiche intese o accordi di programma stipulati con l'Agenzia  per
l'Italia  Digitale  sono  svolte  dalle   regioni   e   delle   altre
amministrazioni  pubbliche  competenti,  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  6. Nell'ipotesi di cui al comma  2,  lettere  c)  e  d-bis),  trova
applicazione il comma 9. 
  6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una  percentuale
non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per  lo  sviluppo
dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  introdotto  dal
comma  1  del  presente  articolo,  a  disposizione  dell'Agenzia  e'
destinata a progetti di ricerca  che  coinvolgano  micro,  piccole  e
medie imprese, anche associate  tra  loro,  eventualmente  svolti  in
collaborazione con grandi imprese o organismi  di  ricerca,  con  gli
indirizzi tematici di cui al comma 2. 
  7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata  una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
disponibili  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile,   di   cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro  delle  risorse
effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto
decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse  riservate  ai
sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  con  le  medesime  modalita'  di  utilizzo  dei
predetti fondi. Per la stessa  finalita'  possono  essere  utilizzate
anche  risorse  provenienti  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione. 
  8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  linee  guida  per
promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi  e  degli
appalti precommerciali presso le amministrazioni  aggiudicatrici,  le
imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di  cui
al comma 2, lettere c) e d-bis),  e'  disciplinato  con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale,  previa  intesa
tra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  pubblichi  con
cadenza almeno annuale una sollecitazione  a  manifestare  interesse,
rivolta alle  amministrazioni  pubbliche,  diretta  ad  acquisire  la
segnalazione  di  problemi  di  particolare   rilevanza   sociale   o
ambientale che non trovano una risposta  soddisfacente  in  prodotti,
servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato; 
  b) definizione di misure premiali per incentivare  le  aggregazioni
di pubbliche amministrazioni  al  fine  di  raggiungere  un  adeguato
livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di  particolare
rilevanza; 
  c) previsione che nelle manifestazioni di interesse  sia  contenuta
la disponibilita'  dei  soggetti  pubblici  ad  agire  come  contesto
operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate; 
  d) valutazione da parte dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  delle
manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,
accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva  attivazione
degli appalti  precommerciali  finalizzati  all'individuazione  della
migliore soluzione; 
  e) previsione che i risultati della procedura precommerciale  siano
divulgati e resi disponibili a terzi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 20 del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.  147,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 20. Funzioni 
              1. L'Agenzia per l'Italia  Digitale  e'  preposta  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   dell'Agenda    digitale
          italiana, in coerenza con  gli  indirizzi  elaborati  dalla
          Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con  modificazioni
          dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con  l'Agenda  digitale
          europea. 
              2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le  funzioni
          dell'INDIRE per quanto attiene il  supporto  allo  sviluppo
          dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni
          scolastiche, le funzioni di coordinamento, di  indirizzo  e
          regolazione affidate a DigitPA dalla normativa  vigente  e,
          in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo  1°
          dicembre 2009, n.  177  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          successivo  comma   4,   nonche'   le   funzioni   affidate
          all'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
          l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera
          d), della legge 23 dicembre 2005,  n.  266  e  le  funzioni
          svolte  dal  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della
          pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  L'Agenzia  svolge,
          altresi',  le  funzioni   dell'Istituto   superiore   delle
          comunicazioni  e  delle  tecnologie  dell'informazione   in
          materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, su proposta del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e   la   semplificazione,   sono
          individuati i criteri per il trasferimento del personale in
          servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni  e
          delle   tecnologie   dell'informazione,   necessario   allo
          svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il
          Ministero dello sviluppo economico provvede alla  riduzione
          delle strutture  e  delle  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente alle funzioni e al personale  effettivamente
          trasferito all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento
          informatico  dell'amministrazione  statale,   regionale   e
          locale, in attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,
          lettera r), della Costituzione. 
              3. In particolare l'Agenzia esercita  le  sue  funzioni
          nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
          promuovere la  diffusione  delle  tecnologie  digitali  nel
          Paese e di razionalizzare la spesa  pubblica.  A  tal  fine
          l'Agenzia: 
              a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione,  allo
          scopo di favorire l'innovazione e  la  crescita  economica,
          anche  mediante  lo  sviluppo   e   l'accelerazione   della
          diffusione delle reti di nuova generazione (NGN); 
              b) detta indirizzi, regole tecniche e  linee  guida  in
          materia di  sicurezza  informatica  e  di  omogeneita'  dei
          linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di  tipo
          aperto,   in   modo   da   assicurare   anche   la    piena
          interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i  sistemi
          informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i
          sistemi dell'Unione europea; 
              c)  assicura  l'omogeneita',  mediante  il   necessario
          coordinamento tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici
          destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle  imprese,
          garantendo livelli uniformi di qualita' e  fruibilita'  sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la  piena  integrazione  a
          livello europeo; 
              d) supporta e diffonde  le  iniziative  in  materia  di
          digitalizzazione    dei    flussi     documentali     delle
          amministrazioni, ivi compresa la fase  della  conservazione
          sostitutiva, accelerando i  processi  di  informatizzazione
          dei documenti amministrativi  e  promuovendo  la  rimozione
          degli ostacoli tecnici, operativi e  organizzativi  che  si
          frappongono   alla    realizzazione    dell'amministrazione
          digitale e alla piena ed effettiva attuazione  del  diritto
          all'uso delle  tecnologie,  previsto  dall'articolo  3  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni; 
              e)  vigila  sulla  qualita'   dei   servizi   e   sulla
          razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
          in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa; 
              f)   promuove   e    diffonde    le    iniziative    di
          alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini,  nonche'
          di formazione e addestramento  professionale  destinate  ai
          pubblici dipendenti, anche mediante intese  con  la  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e  il
          ricorso a  tecnologie  didattiche  innovative,  nell'ambito
          delle dotazioni  finanziarie  disponibili,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica; 
              g)  effettua  il  monitoraggio,   anche   a   campione,
          dell'attuazione dei piani di Information and  Communication
          Technology (ICT) delle pubbliche  amministrazioni,  redatti
          in osservanza delle prescrizioni di cui  alla  lettera  b),
          sotto il profilo dell'efficacia,  economicita'  e  qualita'
          delle realizzazioni,  proponendo  agli  organi  di  governo
          degli enti e, ove necessario, al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, le  conseguenti  misure  correttive,  nonche'
          segnalando alla Corte dei conti casi in  cui  si  profilino
          ipotesi di danno erariale; 
              h) svolge attivita' di  progettazione  e  coordinamento
          delle iniziative  strategiche  e  di  preminente  interesse
          nazionale, anche a carattere intersettoriale, per  la  piu'
          efficace erogazione  di  servizi  in  rete  della  pubblica
          amministrazione a cittadini e imprese; 
              i)  costituisce  autorita'  di  riferimento   nazionale
          nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
          all'attuazione di programmi europei al  fine  di  attrarre,
          reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
          allo sviluppo della societa' dell'informazione; 
              l) adotta indirizzi e formula pareri  facoltativi  alle
          amministrazioni sulla congruita' tecnica ed  economica  dei
          contratti  relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
          informatici  e  telematici,  anche  al  fine  della   piena
          integrazione dei sistemi informativi; 
              m)  promuove,  anche   a   richiesta   di   una   delle
          amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
          istituzionali  finalizzati  alla  creazione  di   strutture
          tecniche  condivise  per   aree   omogenee   o   per   aree
          geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi  e  al
          piu'  rapido  ed  effettivo  raggiungimento   della   piena
          integrazione  e  cooperazione  applicativa  tra  i  sistemi
          informativi  pubblici,  vigilando   sull'attuazione   delle
          intese o degli accordi medesimi. 
              3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e  lo
          sviluppo  di  grandi  progetti  strategici  di  ricerca   e
          innovazione   connessi   alla   realizzazione   dell'Agenda
          digitale italiana e in  conformita'  al  programma  europeo
          Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo  delle
          comunita' intelligenti,  la  produzione  di  beni  pubblici
          rilevanti, la rete a  banda  ultralarga,  fissa  e  mobile,
          tenendo conto delle  singole  specificita'  territoriali  e
          della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e  i
          relativi  servizi,  la  valorizzazione  digitale  dei  beni
          culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale,  i
          trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche'
          al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la  presenza  sul
          territorio nazionale di significative competenze di ricerca
          e innovazione industriale. 
              4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   affidate   alla
          societa'   CONSIP   Spa   le   attivita'    amministrative,
          contrattuali e strumentali gia' attribuite  a  DigitPA,  ai
          fini  della  realizzazione  e  gestione  dei  progetti   in
          materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3. 
              5. L'Agenzia svolge le funzioni  assegnate  attenendosi
          al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione  della
          spesa  in  materia  informatica,  al   fine   di   ottenere
          significativi risparmi, comunque  garantendo,  a  decorrere
          dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12  milioni
          di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata
          dalle amministrazioni  pubbliche  nel  settore  informatico
          nell'anno 2012.". 
              Si riporta l'articolo 22 del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.  147,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22. Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali 
              1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  DigitPA  e  l'Agenzia  per  la  diffusione  delle
          tecnologie per l'innovazione sono soppressi. 
              2. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'
          e dei rapporti facenti capo alle strutture  soppresse,  gli
          organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto continuano  a  svolgere
          le rispettive  funzioni  fino  alla  nomina  del  direttore
          generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura  degli
          enti soppressi alla data di cessazione degli  enti  stessi,
          che sono  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
          interno  di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  e
          trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Il  Direttore  generale  esercita  in  via  transitoria  le
          funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento  di
          cui all'articolo 20, comma 2, in  qualita'  di  commissario
          straordinario,  fino  alla  nomina   degli   altri   organi
          dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
          personale   di   ruolo   delle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  20,  comma  2,  le  risorse   finanziarie   e
          strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
          articolo  20,  comma  2,  compresi  i   connessi   rapporti
          giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, neppure giudiziale.  Le  risorse
          finanziarie trasferite all'Agenzia e non  ancora  impegnate
          con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata  in
          vigore della  presente  disposizione  sono  destinate  alle
          finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla  stessa
          Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati . E'
          fatto salvo il diritto  di  opzione  per  il  personale  in
          servizio a tempo indeterminato presso il  Dipartimento  per
          la  digitalizzazione  della  pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione tecnologica della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri. Per i restanti rapporti di  lavoro  l'Agenzia
          subentra nella titolarita' del rapporto fino alla  naturale
          scadenza. 
              4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
          comando presso le amministrazioni di cui  all'articolo  20,
          comma 2,  puo'  optare  per  il  transito  alle  dipendenze
          dell'Agenzia. Il transito e' effettuato, previo interpello,
          con   valutazione    comparativa    della    qualificazione
          professionale posseduta  nonche'  dell'esperienza  maturata
          nel settore dell'innovazione  tecnologica,  dell'anzianita'
          di servizio nelle amministrazioni di cui  all'articolo  20,
          comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non
          transitato  all'Agenzia   ritorna   all'amministrazione   o
          all'ente di appartenenza. 
              5.  Nelle  more  della  definizione  dei  comparti   di
          contrattazione, ai sensi dell'articolo  40,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   con   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del
          Direttore generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva
          dotazione delle risorse umane,  nel  limite  del  personale
          effettivamente trasferito ai sensi dei commi  3  e  4,  con
          corrispondente riduzione delle  dotazioni  organiche  delle
          amministrazioni di provenienza,  fissata  entro  il  limite
          massimo di 150 unita', nonche' la dotazione  delle  risorse
          finanziarie  e  strumentali  necessarie  al   funzionamento
          dell'Agenzia  stessa,  tenendo  conto  del   rapporto   tra
          personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in  un'ottica
          di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle  spese
          per il funzionamento e per le collaborazioni  esterne.  Con
          lo stesso decreto e' definita la tabella  di  equiparazione
          del  personale  trasferito  con  quello   appartenente   al
          comparto  Ministeri.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono
          l'inquadramento previdenziale di  provenienza,  nonche'  il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso   in   cui   il
          trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello  del
          comparto  Ministeri,  il  personale   percepisce   per   la
          differenza un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
          successivi miglioramenti economici. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  o  del  Ministro  delegato,  da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  Direttore  generale
          dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione  del  decreto
          di cui al  comma  6,  le  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione  del
          trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20,  comma
          2. 
              8. All'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9.  All'Agenzia  si  applicano  le   disposizioni   sul
          patrocinio   e   sull'assistenza   in   giudizio   di   cui
          all'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611. 
              10.  Il   comma   1   dell'articolo   68   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
          informatici o parti di essi a seguito  di  una  valutazione
          comparativa di tipo tecnico ed economico  tra  le  seguenti
          soluzioni disponibili sul mercato: 
              a)  software  sviluppato  per  conto   della   pubblica
          amministrazione; 
              b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
              c) software libero o a codice sorgente aperto; 
              d) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              Solo quando la valutazione comparativa di tipo  tecnico
          ed  economico  dimostri  l'impossibilita'  di  accedere   a
          soluzioni open source o gia' sviluppate  all'interno  della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto» ". 
              Si riporta l'articolo 34  del  decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              "34. Accordi di programma 
              1. Per la  definizione  e  l'attuazione  di  opere,  di
          interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
          la  loro  completa  realizzazione,  l'azione  integrata   e
          coordinata  di  comuni,   di   province   e   regioni,   di
          amministrazioni statali e di  altri  soggetti  pubblici,  o
          comunque  di  due  o  piu'  tra  i  soggetti  predetti,  il
          presidente della Regione o il presidente della provincia  o
          il  sindaco,  in  relazione  alla  competenza  primaria   o
          prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma, anche su richiesta di uno o  piu'  dei  soggetti
          interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
          per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
          ogni altro connesso adempimento. 
              2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
              3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  Regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
              4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della Regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  Regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   Regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della Regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
              5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
              6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
              7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          Regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  Regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
              8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto.". 
              Si riporta l'articolo 34  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  2
          maggio 2006, n. 100, S.O.: 
              "Art. 34. Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici. 
              1.  Sono  ammessi  a  partecipare  alle  procedure   di
          affidamento dei contratti  pubblici  i  seguenti  soggetti,
          salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative; 
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36; 
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37; 
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi . 
              2.". 
              Si riporta l'articolo 23 del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.: 
              "Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile 
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Si riporta l'articolo 47 del decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5 
              Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
          sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio  2012,  n.
          33, S.O. 
              Si riporta l'articolo 61 del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.: 
              "Art.  61.  Fondo  per  gli  investimenti  in   ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST) 
              1. Le tipologie di intervento di cui  all'articolo  60,
          comma 4, sono sostenute con le risorse a valere  sul  Fondo
          per gli investimenti in ricerca scientifica  e  tecnologica
          (FIRST) istituito dall'articolo 1, comma 870,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per  gli  investimenti
          in ricerca scientifica e  tecnologica  continua  a  operare
          anche   attraverso   l'esistente   contabilita'    speciale
          esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti  agevolati
          che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura
          non rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  Europea  o  dalle
          regioni, ferma restando la gestione ordinaria  in  bilancio
          per gli altri interventi. 
              2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore  di
          progetti di  ricerca  presentati  da  soggetti  privati  e'
          trattenuta e accantonata, per ogni  intervento,  una  quota
          del finanziamento nella misura massima  del  10  per  cento
          dello stesso e nel limite  complessivo  del  10  per  cento
          della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.". 
              Si riporta  l'articolo  47,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e  di  sviluppo),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.: 
              "Art. 47. Agenda digitale italiana 
              2-bis.  La  cabina  di  regia  di  cui  al   comma   2,
          nell'attuare l'agenda digitale italiana  nel  quadro  delle
          indicazioni sancite dall'agenda digitale europea,  persegue
          i seguenti obiettivi: 
              a) realizzazione delle  infrastrutture  tecnologiche  e
          immateriali  al  servizio  delle  «comunita'  intelligenti»
          (smart communities), finalizzate a soddisfare la  crescente
          domanda di servizi digitali in settori quali la  mobilita',
          il  risparmio  energetico,   il   sistema   educativo,   la
          sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; 
              b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
          quale modello di valorizzazione del patrimonio  informativo
          pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
              c) potenziamento delle applicazioni di  amministrazione
          digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
          cittadini e alle imprese, per  favorire  la  partecipazione
          attiva degli stessi alla vita  pubblica  e  per  realizzare
          un'amministrazione aperta e trasparente; 
              d) promozione  della  diffusione  e  del  controllo  di
          architetture di  cloud  computing  per  le  attivita'  e  i
          servizi delle pubbliche amministrazioni; 
              e) utilizzazione degli acquisti pubblici  innovativi  e
          degli appalti  pre-commerciali  al  fine  di  stimolare  la
          domanda di beni e servizi innovativi basati  su  tecnologie
          digitali; 
              f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
          internet in grandi spazi pubblici collettivi quali  scuole,
          universita', spazi urbani e locali pubblici in genere; 
              g)  investimento  nelle  tecnologie  digitali  per   il
          sistema scolastico e  universitario,  al  fine  di  rendere
          l'offerta educativa e formativa coerente con i  cambiamenti
          in atto nella societa'; 
              h) consentire  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di  cui
          all'articolo    81,     comma     2-bis,     del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  anche  al  fine   di
          consentire la messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle
          proprie posizioni debitorie nei confronti  dello  Stato  da
          parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni  di
          cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  82   del   2005,   e   successive
          modificazioni; 
              i)  individuare  i  criteri,  i  tempi  e  le  relative
          modalita'  per  effettuare  i   pagamenti   con   modalita'
          informatiche nonche' le modalita' per il  riversamento,  la
          rendicontazione da parte  del  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento e  l'interazione  tra  i  sistemi  e  i  soggetti
          coinvolti nel pagamento, anche individuando il  modello  di
          convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
          per effettuare il pagamento.".