Art. 20 
 
 
                       Comunita' intelligenti 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,
coordina  il  processo  di  attuazione  e  predispone  gli  strumenti
tecnologici  ed  economici   per   il   progresso   delle   comunita'
intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico  di
cui al comma 2: 
  a)  predispone  annualmente  il  piano  nazionale  delle  comunita'
intelligenti-PNCI e  lo  trasmette  entro  il  mese  di  febbraio  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo; 
  b) entro il mese di gennaio di ogni  anno  predispone  il  rapporto
annuale sull'attuazione del citato piano nazionale,  avvalendosi  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 12; 
  c) emana le linee guida recanti definizione  di  standard  tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei  servizi  e  dei  dati
delle comunita' intelligenti,  e  procedurali  nonche'  di  strumenti
finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti; 
  d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale  delle  comunita'
intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. 
  2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il  Comitato
tecnico delle comunita' intelligenti, formato da undici componenti in
possesso di particolari competenze e  di  comprovata  esperienza  nel
settore delle comunita' intelligenti, nominati dal direttore generale
dell'Agenzia, di cui uno designato dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  due  designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   uno   designato
dall'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  uno  dall'Unione
delle province d'Italia e altri sei  scelti  dallo  stesso  direttore
generale, di cui uno  proveniente  da  atenei  nazionali,  tre  dalle
associazioni di imprese o di cittadini maggiormente  rappresentative,
uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno  dall'Agenzia
stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento  di  organizzazione
ed elegge il Presidente. Ai  componenti  del  comitato  non  spettano
compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I  suoi
componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta. 
  3.  Il  comitato  tecnico  delle  comunita'  intelligenti   propone
all'Agenzia il recepimento di standard tecnici  utili  allo  sviluppo
della piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma  9,  collabora  alla
supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),
e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti
l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato  lo  Statuto  della  cittadinanza
intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri: 
  a)  definizione  dei  principi  e  delle  condizioni,  compresi   i
parametri di accessibilita' e  inclusione  digitale  ai  sensi  delle
disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche
delle comunita' intelligenti; 
  b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e  le  singole
amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del
piano nazionale  delle  comunita'  intelligenti.  I  protocolli  sono
aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale. 
  5.  L'Agenzia  e  le  singole  amministrazioni  locali  interessate
stabiliscono congiuntamente le modalita'  di  consultazione  pubblica
periodica  mirate   all'integrazione   dei   bisogni   emersi   dalla
cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di
cui ai commi precedenti. 
  6. La sottoscrizione dello Statuto  e'  condizione  necessaria  per
ottenere la qualifica di comunita' intelligente. 
  7. Il  rispetto  del  protocollo  d'intesa,  misurato  dall'Agenzia
avvalendosi del sistema di  monitoraggio  di  cui  al  comma  12,  e'
vincolante per l'accesso a fondi pubblici  per  la  realizzazione  di
progetti innovativi per le comunita' intelligenti. 
  8. Al fine di assicurare  la  rapida  e  capillare  diffusione  sul
territorio  di  modelli   e   soluzioni   ad   alta   replicabilita',
l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative  dei
sistemi regionali e comunali  e  l'adattamento  ai  diversi  contesti
territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con  le  regioni,  le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie  e  i  comuni
per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui
al comma 1, lettera a). 
  9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito
il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone  le  modalita'
per  la  gestione,   la   piattaforma   nazionale   delle   comunita'
intelligenti e le relative componenti, che includono: 
  a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; 
  b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; 
  b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed  ambientali
di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  c) il sistema di monitoraggio. 
  10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei  sistemi
e delle applicazioni l'Agenzia: 
  a) promuove indirizzi operativi e strumenti  d'incentivazione  alla
pratica del riuso anche attraverso meccanismi di  aggregazione  della
domanda; 
  b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi  standard
per l'indicizzazione e la condivisione  delle  applicazioni  presenti
nel catalogo; 
  c) definisce standard tecnici aperti e regole di  interoperabilita'
delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli  appalti
pubblici concernenti beni  e  servizi  innovativi  per  le  comunita'
intelligenti. 
  11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi
informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia: 
  a) cataloga i dati e  i  servizi  informativi  con  l'obiettivo  di
costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e  faciliti  il
riutilizzo del patrimonio informativo pubblico; 
  b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione
delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla
condivisione e al  riutilizzo  efficace  del  patrimonio  informativo
pubblico; 
  c) definisce standard tecnici per  l'esposizione  dei  dati  e  dei
servizi telematici; 
  d)  promuove,  attraverso  iniziative  specifiche  quali  concorsi,
eventi  e   attivita'   formative,   l'utilizzo   innovativo   e   la
realizzazione  di  servizi  e  applicazioni  basati  sui  dati  delle
comunita' intelligenti. 
  12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e  per
valutare l'impatto delle misure indicate nel  piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico,  di
concerto con ISTAT: 
  a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione  basato  su
indicatori statistici  relativi  allo  stato  e  all'andamento  delle
condizioni  economiche,  sociali,  culturali   e   ambientali   delle
comunita' intelligenti e della qualita' di vita  dei  cittadini;  tra
tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di  risultato;
indicatori relativi alle applicazioni  tecnologiche  funzionali  alle
misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di  spesa  o
investimento; i dati  dei  bilanci  delle  pubbliche  amministrazioni
oggetto della  misurazione,  da  acquisire  dalla  Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sulla  base  dello  schema   di
classificazione adottato nell'ambito della stessa,  individuando  uno
schema comune di riclassificazione  che  ne  faciliti  la  lettura  e
l'utilizzo  in  riferimento  al  sistema  di   indicatori   definito;
indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei
cittadini e  della  loro  soddisfazione  rispetto  ai  servizi  della
comunita' in cui risiedono; 
  b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT  e  degli
enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce
il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,
promuove  sistemi  e  applicazioni  di  visualizzazione  e   provvede
affinche' i dati raccolti all'interno  del  sistema  di  monitoraggio
delle  comunita'  intelligenti  siano  accessibili,  interrogabili  e
utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con  la
definizione di « dati di tipo aperto »; 
  c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma  1,  lettera  b),
l'analisi  delle  condizioni   economiche,   sociali,   culturali   e
ambientali delle comunita'  intelligenti,  con  particolare  riguardo
allo  stato  di  attuazione  e  all'effettivo   conseguimento   degli
obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti; 
  d)  individua,  sentita  l'ANCI,  i  meccanismi  per   l'inclusione
progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei  comuni  che  non
abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti. 
  13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei  bandi
per progetti di promozione  delle  comunita'  intelligenti,  clausole
limitative dell'accesso ai relativi benefici per  le  amministrazioni
pubbliche che: 
  a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui  al  comma  10  le
specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;
nel  caso  siano  nella  disponibilita'   del   codice   sorgente   e
l'applicazione  sia  rilasciata  con   una   licenza   aperta,   esse
condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo; 
  14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere  a)
e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potra' riutilizzare
basi informative e servizi previsti per analoghe finalita',  compresi
quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'  di
cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente. 
  16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme
e nei limiti consentiti dalle  conoscenze  tecnologiche,  di  offrire
informazioni nonche' progettare ed  erogare  servizi  fruibili  senza
discriminazioni  dai  soggetti  appartenenti  a  categorie  deboli  o
svantaggiate e funzionali alla partecipazione  alle  attivita'  delle
comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al  comma
2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del  Ministro  delegato  all'innovazione
tecnologica. 
  17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo  2
della legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  l'inclusione  intelligente
costituiscono principi fondanti del piano nazionale  delle  comunita'
intelligenti e dello statuto  delle  comunita'  intelligenti  nonche'
delle   attivita'   di   normazione,   di   pianificazione    e    di
regolamentazione delle comunita' intelligenti. 
  18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto  di  beni  e  per  la
fornitura  di  servizi  informatici  svolte   dalle   amministrazioni
pubbliche che aderiscono allo statuto delle  comunita'  intelligenti,
il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti  con  il
decreto di cui al comma 4 e'  fatto  oggetto  di  specifica  voce  di
valutazione   da   parte   della   stazione   appaltante   ai    fini
dell'attribuzione del punteggio dell'offerta  tecnica,  tenuto  conto
della destinazione del bene o del servizio. 
  L'Agenzia per l'Italia digitale vigila, anche  su  segnalazione  di
eventuali interessati, sul rispetto del presente comma. 
  19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18: 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
  20.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dall'articolo 19 e dal presente  articolo,  all'incarico  di
Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b), dopo le parole: «anche di  tipo  aperto,»  sono
inserite le seguenti: «anche sulla base degli studi e  delle  analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione,»; 
  b) alla lettera f), le parole:  «  anche  mediante  intese  con  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e  il  Formez,»  sono
sostituite dalle seguenti: « anche  mediante  intese  con  la  Scuola
superiore della pubblica  amministrazione,  il  Formez  e  l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,». 
  20-ter. All'articolo 22, comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « presso il Dipartimento
per   la   digitalizzazione   della   pubblica   amministrazione    e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
» sono aggiunte le seguenti:  «  e  per  il  personale  dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato nella Gazz. Uff.  30  agosto  1997,  n.
          202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si riporta l'articolo 23,  comma  12-quaterdecies,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge   7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella Gazz. Uff. 6  luglio  2012,  n.
          156, S.O.: 
              "Art. 23. Altre disposizioni di  carattere  finanziario
          ed esigenze indifferibili 
              (In vigore dal 15 agosto 2012) 
              "12-quaterdecies.  Per  sostenere  lo  sviluppo   delle
          applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per
          sviluppare  le  tecnologie  dell'osservazione  della  terra
          anche a fini  di  tutela  ambientale,  di  mitigazione  dei
          rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati
          e le informazioni, acquisiti  dal  suolo,  da  aerei  e  da
          piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate
          con risorse pubbliche, sono resi disponibili  per  tutti  i
          potenziali  utilizzatori  nazionali,  anche  privati,   nei
          limiti  imposti  da  ragioni  di  tutela  della   sicurezza
          nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta  dei
          dati geografici, territoriali  ed  ambientali  generati  da
          tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata
          da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Con
          decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di  una
          intesa tra Presidenza del Consiglio  -  Dipartimento  della
          protezione  civile,  Ministero  della   difesa,   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e regioni,  adottata  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono  definite  le  modalita'  per  la
          gestione    della    piattaforma    e    per     l'accesso,
          l'interoperativita'  e  la  condivisione,  anche  in  tempo
          reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati,  e
          gli obblighi di comunicazione  e  disponibilita'  dei  dati
          acquisiti da parte di tutti i soggetti  che  svolgono  tale
          attivita'  con  il  sostegno  pubblico,   anche   parziale.
          Dall'attuazione delle disposizioni del presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta l'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,
          n.  196  (Legge  di  contabilita'  e   finanza   pubblica),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              "Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              ( In vigore dal 13 aprile 2011) 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  per
          dare attuazione e stabilita'  al  federalismo  fiscale,  le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.". 
              Si riporta l'articolo  72  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              "Art. 72. Definizioni relative al sistema  pubblico  di
          connettivita'. 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione,
          gestione  ed  evoluzione  di  reti  informatiche   per   la
          trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; 
              b)  «interoperabilita'  di  base»:  i  servizi  per  la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo
          scambio  di  documenti   informatici   fra   le   pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              c) «connettivita'»: l'insieme dei servizi di  trasporto
          di dati e di interoperabilita' di base; 
              d) «interoperabilita'  evoluta»:  i  servizi  idonei  a
          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e
          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              e) «cooperazione applicativa»:  la  parte  del  sistema
          pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
          dei procedimenti amministrativi.". 
              Si riporta l'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004,  n.
          4  (Disposizioni  per  favorire  l'accesso   dei   soggetti
          disabili  agli  strumenti  informatici),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
              a)   «accessibilita'»:   la   capacita'   dei   sistemi
          informatici, nelle forme  e  nei  limiti  consentiti  dalle
          conoscenze  tecnologiche,  di  erogare  servizi  e  fornire
          informazioni  fruibili,  senza  discriminazioni,  anche  da
          parte di coloro che a causa di disabilita'  necessitano  di
          tecnologie assistive o configurazioni particolari; 
              b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni
          tecniche, hardware e software, che permettono alla  persona
          disabile,  superando   o   riducendo   le   condizioni   di
          svantaggio, di accedere  alle  informazioni  e  ai  servizi
          erogati dai sistemi informatici.". 
              Si riportano gli articoli 21, 55 e  19,  comma  8,  del
          decreto legislativo 30 marzo2001, n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz.  Uff.  9
          maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              "Art. 21. Responsabilita' dirigenziale. 
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco." 
              "Art.  55.  Responsabilita',  infrazioni  e   sanzioni,
          procedure conciliative. 
              1. Le disposizioni del presente articolo  e  di  quelli
          seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono  norme
          imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1339
          e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
          rapporti di lavoro di cui all'articolo  2,  comma  2,  alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2. 
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si  applica  l'articolo  2106  del
          codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro. 
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
              4. Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          articolo  55-bis,  ma  le  determinazioni  conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi  dell'articolo  19,
          comma 3." 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali. 
              (Omissis). 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo.". 
              Si riportano gli articoli 20 e 22  del  citato  decreto
          legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 26  giugno
          2012, n. 147, S.O., come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 20. Funzioni 
              (In vigore dal 20 ottobre 2012) 
              (Omissis). 
              3. In particolare l'Agenzia esercita  le  sue  funzioni
          nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
          promuovere la  diffusione  delle  tecnologie  digitali  nel
          Paese e di razionalizzare la spesa  pubblica.  A  tal  fine
          l'Agenzia: 
              a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione,  allo
          scopo di favorire l'innovazione e  la  crescita  economica,
          anche  mediante  lo  sviluppo   e   l'accelerazione   della
          diffusione delle reti di nuova generazione (NGN); 
              b) detta indirizzi, regole tecniche e  linee  guida  in
          materia di  sicurezza  informatica  e  di  omogeneita'  dei
          linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di  tipo
          aperto, anche  sulla  base  degli  studi  e  delle  analisi
          effettuate  a  tale  scopo  dall'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
          da  assicurare   anche   la   piena   interoperabilita'   e
          cooperazione applicativa tra i  sistemi  informatici  della
          pubblica  amministrazione  e  tra  questi   e   i   sistemi
          dell'Unione europea; 
              c)  assicura  l'omogeneita',  mediante  il   necessario
          coordinamento tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici
          destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle  imprese,
          garantendo livelli uniformi di qualita' e  fruibilita'  sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la  piena  integrazione  a
          livello europeo; 
              d) supporta e diffonde  le  iniziative  in  materia  di
          digitalizzazione    dei    flussi     documentali     delle
          amministrazioni, ivi compresa la fase  della  conservazione
          sostitutiva, accelerando i  processi  di  informatizzazione
          dei documenti amministrativi  e  promuovendo  la  rimozione
          degli ostacoli tecnici, operativi e  organizzativi  che  si
          frappongono   alla    realizzazione    dell'amministrazione
          digitale e alla piena ed effettiva attuazione  del  diritto
          all'uso delle  tecnologie,  previsto  dall'articolo  3  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni; 
              e)  vigila  sulla  qualita'   dei   servizi   e   sulla
          razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
          in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa; 
              f)   promuove   e    diffonde    le    iniziative    di
          alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini,  nonche'
          di formazione e addestramento  professionale  destinate  ai
          pubblici dipendenti, anche mediante intese  con  la  Scuola
          superiore  della  pubblica  amministrazione,  il  Formez  e
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione,  il  ricorso  a  tecnologie   didattiche
          innovative,   nell'ambito   delle   dotazioni   finanziarie
          disponibili, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
              g)  effettua  il  monitoraggio,   anche   a   campione,
          dell'attuazione dei piani di Information and  Communication
          Technology (ICT) delle pubbliche  amministrazioni,  redatti
          in osservanza delle prescrizioni di cui  alla  lettera  b),
          sotto il profilo dell'efficacia,  economicita'  e  qualita'
          delle realizzazioni,  proponendo  agli  organi  di  governo
          degli enti e, ove necessario, al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, le  conseguenti  misure  correttive,  nonche'
          segnalando alla Corte dei conti casi in  cui  si  profilino
          ipotesi di danno erariale; 
              h) svolge attivita' di  progettazione  e  coordinamento
          delle iniziative  strategiche  e  di  preminente  interesse
          nazionale, anche a carattere intersettoriale, per  la  piu'
          efficace erogazione  di  servizi  in  rete  della  pubblica
          amministrazione a cittadini e imprese; 
              i)  costituisce  autorita'  di  riferimento   nazionale
          nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
          all'attuazione di programmi europei al  fine  di  attrarre,
          reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
          allo sviluppo della societa' dell'informazione; 
              l) adotta indirizzi e formula pareri  facoltativi  alle
          amministrazioni sulla congruita' tecnica ed  economica  dei
          contratti  relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
          informatici  e  telematici,  anche  al  fine  della   piena
          integrazione dei sistemi informativi; 
              m)  promuove,  anche   a   richiesta   di   una   delle
          amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
          istituzionali  finalizzati  alla  creazione  di   strutture
          tecniche  condivise  per   aree   omogenee   o   per   aree
          geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi  e  al
          piu'  rapido  ed  effettivo  raggiungimento   della   piena
          integrazione  e  cooperazione  applicativa  tra  i  sistemi
          informativi  pubblici,  vigilando   sull'attuazione   delle
          intese o degli accordi medesimi." 
              "Art. 22. Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali. 
              (Omissis). 
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
          personale   di   ruolo   delle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  20,  comma  2,  le  risorse   finanziarie   e
          strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
          articolo  20,  comma  2,  compresi  i   connessi   rapporti
          giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione,  neppure  giudiziale.  E'  fatto
          salvo il diritto di opzione per il personale in servizio  a
          tempo  indeterminato  presso   il   Dipartimento   per   la
          digitalizzazione   della   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione tecnologica della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri e per  il  personale  dell'Istituto  superiore
          delle comunicazioni e delle  tecnologie  dell'informazione.
          Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra  nella
          titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.