Art. 20 bis 
 
 
Informatizzazione delle  attivita'  di  controllo  e  giurisdizionali
                        della Corte dei conti 
 
  1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono  stabilite
le regole tecniche  ed  operative  per  l'adozione  delle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di  controllo
e nei giudizi che si  svolgono  innanzi  alla  Corte  dei  conti,  in
attuazione dei principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  2. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate,  in
particolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei  registri
previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e  di  controllo
preventivo di legittimita', nonche'  le  regole  e  le  modalita'  di
effettuazione delle  comunicazioni  e  notificazioni  mediante  posta
elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le  notificazioni
e le comunicazioni sono effettuate nei modi e  nelle  forme  previste
dalle disposizioni vigenti. 
  3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il  sessantesimo
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  4. Dalla data di cui al comma  3  cessano  di  avere  efficacia  le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante
          "Codice dell'amministrazione digitale" e' 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 16  maggio  2005,  n.  112,
          S.O. 
              Si riporta l'articolo 18  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 13  febbraio  2001,  n.  123  (Regolamento
          recante disciplina  sull'uso  di  strumenti  informatici  e
          telematici nel processo civile, nel processo amministrativo
          e nel processo dinanzi alle sezioni  giurisdizionali  della
          Corte dei conti), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  17  aprile
          2001, n. 89: 
              "Art. 18. Informatizzazione del processo amministrativo
          e contabile. 
              1.  Le  disposizioni  del   presente   regolamento   si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  anche   al   processo
          amministrativo  e  ai   processi   innanzi   alle   sezioni
          giurisdizionali della Corte dei conti. 
              2.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  sentita  l'Autorita'  per  l'informatica   nella
          pubblica  amministrazione,   sono   stabilite   le   regole
          tecnico-operative per il funzionamento e  la  gestione  del
          sistema  informatico  della  giustizia   amministrativa   e
          contabile. I decreti sono adottati entro il termine di  cui
          all'articolo 19, comma 2.".