Art. 18 
 
 
                  Turno elettorale di ballottaggio 
 
  1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati  ammessi  al
ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la  prima  e  la  seconda
votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli  relativi  ai
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  sono  ripartiti  con
criterio paritario tra i  candidati  ammessi.  Continuano  a  trovare
applicazione anche per  il  turno  di  ballottaggio  le  disposizioni
dettate dal presente provvedimento. 
  La  presente  delibera  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed
e' resa disponibile nel sito web della stessa Autorita' all'indirizzo
www.agcom.it 
    Roma, 11 aprile 2013 
 
                                               Il presidente: Cardani 
 
 
Il commissario relatore: Martusciello