Art. 18 Turno elettorale di ballottaggio 1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sito web della stessa Autorita' all'indirizzo www.agcom.it Roma, 11 aprile 2013 Il presidente: Cardani Il commissario relatore: Martusciello