Art. 42 
 
 
         Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
 
  1. Le decisioni riguardanti  i  ricorsi  alla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti
alla stessa Corte, a tutela  di  situazioni  di  rilevante  interesse
nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o
dal Ministro per gli affari europei,  in  raccordo  con  il  Ministro
degli affari esteri  e  d'intesa  con  i  Ministri  interessati.  Ove
necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro
per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio  dei
Ministri. 
  2. Ai fini del comma 1, le richieste di  ricorso  o  di  intervento
davanti alla Corte di giustizia dell'Unione  europea  sono  trasmesse
dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli
affari esteri. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei e il Ministro  degli  affari  esteri  nominano,  quale
agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19  dello  Statuto
della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea,  un  avvocato  dello
Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato. 
  4. Il Governo  presenta  senza  ritardo  alla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della  Repubblica
o dalla Camera dei deputati avverso un atto  legislativo  dell'Unione
europea per violazione del principio di sussidiarieta', conformemente
all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi  di
sussidiarieta'  e  di  proporzionalita',  allegato  al  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. La Camera  che  ha  deliberato  il
ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza. 
  5. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Il testo dell'articolo 19 dello Statuto  della  Corte
          di giustizia dell'Unione europea cosi' recita: 
              «Art.  19.  -  Tanto  gli  Stati   membri   quanto   le
          istituzioni delle Comunita' sono rappresentati davanti alla
          Corte da un agente nominato per  ciascuna  causa;  l'agente
          puo' essere assistito da un consulente o da un avvocato. 
              Allo stesso modo sono  rappresentati  gli  Stati  parti
          contraenti  dell'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo
          diversi dagli Stati membri e l'Autorita' di vigilanza  AELS
          (EFTA) prevista da detto accordo. 
              Le  altre  parti  devono  essere  rappresentate  da  un
          avvocato. 
              Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad  un
          organo giurisdizionale di uno Stato membro o  di  un  altro
          Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio  economico
          europeo puo' rappresentare o assistere  una  parte  dinanzi
          alla Corte. 
              Gli agenti, i consulenti e gli avvocati  che  compaiano
          davanti alla Corte godono  dei  diritti  e  delle  garanzie
          necessarie  per   l'esercizio   indipendente   delle   loro
          funzioni,  alle  condizioni  che  saranno  determinate  dal
          regolamento di procedura. 
              La Corte gode, nei confronti  dei  consulenti  e  degli
          avvocati che si presentano  davanti  ad  essa,  dei  poteri
          normalmente  riconosciuti  in  materia  alle  corti  e   ai
          tribunali, alle condizioni che  saranno  determinate  dallo
          stesso regolamento. 
              I  professori  cittadini  degli  Stati  membri  la  cui
          legislazione  riconosce  loro  il  diritto  di  patrocinare
          godono davanti alla Corte  dei  diritti  riconosciuti  agli
          avvocati dal presente articolo.». 
              Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,
          si veda nelle note all'articolo 3 
              - Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 13 del
          2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno  2003,
          n. 132, cosi' recita: 
              «Art. 5. - Attuazione dell'articolo 117, quinto  comma,
          della Costituzione sulla partecipazione  delle  regioni  in
          materia comunitaria. 
              1. Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano concorrono  direttamente,  nelle  materie  di  loro
          competenza  legislativa,   alla   formazione   degli   atti
          comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del
          Governo, alle attivita'  del  Consiglio  e  dei  gruppi  di
          lavoro e dei comitati del  Consiglio  e  della  Commissione
          europea,  secondo  modalita'  da  concordare  in  sede   di
          Conferenza   Stato-Regioni   che   tengano   conto    della
          particolarita'  delle  autonomie  speciali   e,   comunque,
          garantendo  l'unitarieta'  della   rappresentazione   della
          posizione italiana da parte del Capo delegazione  designato
          dal Governo. Nelle  delegazioni  del  Governo  deve  essere
          prevista la  partecipazione  di  almeno  un  rappresentante
          delle Regioni a statuto speciale e delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano. Nelle  materie  che  spettano  alle
          Regioni ai sensi dell'articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un
          Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma,  e'
          designato dal Governo sulla base  di  criteri  e  procedure
          determinati con un accordo  generale  di  cooperazione  tra
          Governo, Regioni a statuto ordinario e a  statuto  speciale
          stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa  o
          in  mancanza  di  tale  accordo,  il  Capo  delegazione  e'
          designato  dal  Governo.   Dall'attuazione   del   presente
          articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. 
              2.  Nelle  materie  di  competenza  legislativa   delle
          Regioni e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          il Governo puo' proporre  ricorso  dinanzi  alla  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'  europee   avverso   gli   atti
          normativi  comunitari   ritenuti   illegittimi   anche   su
          richiesta di una delle Regioni o delle  Province  autonome.
          Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso  qualora  esso
          sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a  maggioranza
          assoluta delle Regioni e delle Province autonome».