Art. 20 Schede di progetto (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione e' curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalita' di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.