Art. 20 
 
                         Schede di progetto 
                  (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. La definizione di massima degli interventi da  proporre  per  la
programmazione e' curata  dagli  organi  tecnici  centrali  di  Forza
armata, in coordinamento con i  comandi  della  NATO  competenti  per
territorio, che provvedono alla redazione di schede  di  progetto  in
cui   sono   compresi   i   richiami   alle   motivazioni   operative
dell'intervento, delle modalita' di intervento,  dei  costi  e  della
loro ripartizione nel tempo.