Art. 23 
 
                     Fondi per la progettazione 
                  (art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ove per la progettazione degli interventi inseriti in  programma
si ricorra a  professionisti  esterni  all'Amministrazione,  i  fondi
necessari sono richiesti da Geniodife al Comitato  investimenti,  che
sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.