Art. 23 Fondi per la progettazione (art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Ove per la progettazione degli interventi inseriti in programma si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari sono richiesti da Geniodife al Comitato investimenti, che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.