Art. 16 
 
 
          Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio 
 
  1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera  f),
della  legge  costituzionale  20  aprile   2012,   n.1,   l'organismo
indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti  di  finanza
pubblica  e  per  la  valutazione  dell'osservanza  delle  regole  di
bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con
sede in Roma, presso le Camere. 
  2. L'Ufficio  opera  in  piena  autonomia  e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione ed e' costituito da  un  Consiglio  di  tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati  con  decreto
adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e  della
Camera dei deputati, nell'ambito  di  un  elenco  di  dieci  soggetti
indicati dalle Commissioni  parlamentari  competenti  in  materia  di
finanza  pubblica  a  maggioranza  dei  due  terzi   dei   rispettivi
componenti, secondo modalita' stabilite dai Regolamenti parlamentari.
I membri del  Consiglio  sono  scelti  tra  persone  di  riconosciuta
indipendenza e comprovata competenza  ed  esperienza  in  materia  di
economia e di finanza pubblica a livello nazionale e  internazionale.
Al Presidente e' riconosciuto un  trattamento  economico  complessivo
pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio e' riconosciuto un
trattamento economico complessivo pari all'80  per  cento  di  quello
spettante al Presidente. 
  3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non  possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di  decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza,  ne'  possono  essere
amministratori o dipendenti  di  soggetti  pubblici  o  privati,  ne'
ricoprire altri uffici pubblici di  qualsiasi  natura.  I  dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del  mandato.
Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio,  i  membri  del  Consiglio
possono essere revocati dall'incarico con decreto  adottato  d'intesa
dai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati, su proposta delle Commissioni  parlamentari  competenti  in
materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei
relativi componenti,  secondo  modalita'  stabilite  dai  Regolamenti
parlamentari. 
  4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio  e  ne
stabilisce l'ordine del giorno.  Il  Consiglio,  previo  assenso  dei
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
adotta uno o piu' regolamenti recanti le norme  di  organizzazione  e
funzionamento,  quelle  concernenti  il  trattamento   giuridico   ed
economico del personale operante  presso  l'Ufficio,  nonche'  quelle
dirette a disciplinare la gestione delle  spese.  L'Ufficio  provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio  funzionamento,  ivi
comprese quelle relative  al  personale,  nei  limiti  delle  proprie
disponibilita' di bilancio. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  5  della
          citata legge 20  aprile  2012,  n.  1,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 1.