Art. 17 
 
 
                     Risorse umane, strumentali 
            e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio 
 
  1. L'Ufficio seleziona il proprio  personale  in  piena  autonomia,
unicamente sulla base di criteri  di  merito  e  di  competenza,  con
esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. 
  2. Il personale dell'Ufficio e' composto da: 
    a) personale assunto dall'Ufficio  attraverso  pubblico  concorso
con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
    b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati, nonche' di amministrazioni pubbliche o  di
diritto pubblico, collocato fuori ruolo; 
    c)  personale  selezionato   attraverso   procedure   comparative
pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a  tempo  determinato,  di
durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. 
  3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle  amministrazioni
pubbliche  o  di   diritto   pubblico   richiesto   dall'Ufficio   e'
obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti
di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici  e  di
ogni altra natura eventualmente previsti  dai  medesimi  ordinamenti.
L'Ufficio puo' restituire alle  amministrazioni  di  appartenenza  il
personale proveniente dalle  amministrazioni  delle  Camere  e  dalle
amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico.  La  cessazione  del
collocamento fuori ruolo del personale  delle  amministrazioni  delle
Camere e' subordinata all'assenso dell'Ufficio. 
  4. Nei primi tre anni  di  attivita',  la  dotazione  di  personale
dell'Ufficio non puo' superare il limite di  trenta  unita'.  Decorso
tale  termine,  la  dotazione  di   personale   non   puo'   superare
complessivamente le quaranta unita'. 
  5.  Al  funzionamento  dell'Ufficio   sovraintende   un   Direttore
generale, con  specifica  competenza  ed  esperienza  in  materia  di
economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito  del
personale di cui al comma 2. 
  6. I Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati, d'intesa tra  loro,  mettono  a  disposizione  dell'Ufficio
locali da destinare a sede  del  medesimo  e  le  necessarie  risorse
strumentali.