Art. 18
Funzioni dell'Ufficio
1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime,
effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di
maggiore rilievo;
c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e
l'osservanza delle regole di bilancio;
d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel lungo periodo;
e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui
all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal
verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;
f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai
fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al
presente comma.
2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica.
Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni
parlamentari di cui al primo periodo.
3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto
a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti
di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza
pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di
confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a
quelle dell'Ufficio.
4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle
attivita', che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle
funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni
parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e
i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma
annuale delle attivita' nonche' le analisi e i rapporti di cui al
secondo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale
dell'Ufficio.
5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scientifico composto da
persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia
e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con
il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito
all'attivita' dell'Ufficio.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio
corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di
diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e
richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni,
ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle
sue funzioni istituzionali.
7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma
6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati
in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o
alimentate.