Art. 19
Dotazione finanziaria dell'Ufficio
1. A decorrere dall'anno 2014, e' autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese
necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di
cui al presente comma puo' essere rideterminata esclusivamente con la
legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni
caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 18.
2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al
bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e
il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti
delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.