Art. 37 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
                         servizi e forniture 
 
  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'  legale  e,  in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a  pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre. 
 
          Note all'art. 37: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  32,  della
          citata legge n. 190 del 2012: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
          lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti
          sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri  siti  web
          istituzionali:  la  struttura  proponente;  l'oggetto   del
          bando;  l'elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare
          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i
          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;
          l'importo delle somme liquidate. Entro  il  31  gennaio  di
          ogni  anno,  tali  informazioni,   relativamente   all'anno
          precedente, sono pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
          liberamente scaricabili in  un  formato  digitale  standard
          aperto che consenta di analizzare e  rielaborare,  anche  a
          fini statistici, i  dati  informatici.  Le  amministrazioni
          trasmettono   in   formato   digitale   tali   informazioni
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture, che le  pubblica  nel  proprio
          sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
          cittadini, catalogate in base alla  tipologia  di  stazione
          appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria
          deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le  relative
          modalita' di trasmissione. Entro il 30  aprile  di  ciascun
          anno, l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
          di lavori, servizi e forniture  trasmette  alla  Corte  dei
          conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso  di
          trasmettere  e  pubblicare,  in  tutto  o  in   parte,   le
          informazioni di cui al presente comma in  formato  digitale
          standard aperto. Si applica l'articolo  6,  comma  11,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo degli articoli 57, comma 6, 63, 65,
          66, 122, 124, 206 e 223 del citato decreto  legislativo  n.
          163 del 2006: 
              «Art.   57.   Procedura    negoziata    senza    previa
          pubblicazione di un bando di gara 
              (Omissis). 
              6. Ove possibile, la stazione appaltante individua  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economico  -  finanziaria   e   tecnico   -
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              (Omissis).» 
              «Art. 63. Avviso di preinformazione 
              1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla
          lettera c) dell'articolo  32,  possibilmente  entro  il  31
          dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un  avviso  di
          preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1  e  2,
          pubblicato dalla Commissione o  da  esse  stesse  sul  loro
          «profilo di committente», quale  indicato  all'allegato  X,
          punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35: 
              a) per  le  forniture,  l'importo  complessivo  stimato
          degli  appalti  o  degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di
          prodotti,  che  intendono  aggiudicare  nei   dodici   mesi
          successivi, qualora il  loro  valore  complessivo  stimato,
          tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a
          750.000 euro; i gruppi di prodotti sono  definiti  mediante
          riferimento alle voci della nomenclatura CPV;  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  pubblica  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le   modalita'   di
          riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari  voci
          della nomenclatura in conformita' con quanto  eventualmente
          stabilito dalla Commissione; 
              b) per i servizi, l'importo complessivo  stimato  degli
          appalti  o  degli  accordi  quadro,  per   ciascuna   delle
          categorie di  servizi  elencate  nell'allegato  II  A,  che
          intendono aggiudicare nei dodici mesi  successivi,  qualora
          tale  importo  complessivo  stimato,  tenuto  conto   degli
          articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; 
              c) per i  lavori,  le  caratteristiche  essenziali  dei
          contratti o degli accordi quadro che intendono  aggiudicare
          e i cui importi stimati siano pari o superiori alla  soglia
          indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29. 
              2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del  comma  1
          sono inviati alla Commissione o pubblicati sul  profilo  di
          committente il  piu'  rapidamente  possibile  dopo  l'avvio
          dell'esercizio di bilancio. 
              3. L'avviso di cui alla  lettera  c)  del  comma  1  e'
          inviato  alla  Commissione  o  pubblicato  sul  profilo  di
          committente il piu' rapidamente possibile  dopo  l'adozione
          della decisione  che  autorizza  il  programma  in  cui  si
          inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro  che
          i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 
              4.   I   soggetti   che    pubblicano    l'avviso    di
          preinformazione sul loro  profilo  di  committente  inviano
          alla Commissione, per via elettronica secondo il formato  e
          le modalita' di trasmissione di cui all'allegato  X,  punto
          3, una comunicazione in cui e' annunciata la  pubblicazione
          di  un  avviso  di  preinformazione  su   un   profilo   di
          committente. 
              5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma  1  e'
          obbligatoria solo se i  soggetti  di  cui  al  comma  1  si
          avvalgono della facolta' di ridurre i termini di  ricezione
          delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7. 
              6. L'avviso di preinformazione  contiene  gli  elementi
          indicati  nel  presente  codice,  le  informazioni  di  cui
          all'allegato X A, punti 1 e 2, e  ogni  altra  informazione
          ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
          adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
          cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE. 
              7. L'avviso di preinformazione e'  altresi'  pubblicato
          sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma  7,  con
          le modalita' ivi previste. 
              8. Il presente articolo non si applica  alle  procedure
          negoziate senza pubblicazione preliminare di  un  bando  di
          gara.» 
              «Art. 65.  Avviso  sui  risultati  della  procedura  di
          affidamento 
              1. Le stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un
          contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano  un
          avviso  secondo  le  modalita'  di  pubblicazione  di   cui
          all'articolo 66,  conforme  all'allegato  IX  A,  punto  5,
          relativo ai risultati della  procedura  di  aggiudicazione,
          entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del  contratto
          o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
              2. Nel caso di accordi quadro conclusi  in  conformita'
          all'articolo  59,  le  stazioni  appaltanti  sono  esentate
          dall'invio di  un  avviso  in  merito  ai  risultati  della
          procedura di aggiudicazione di ciascun  appalto  basato  su
          tale accordo. 
              3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al
          risultato dell'aggiudicazione degli appalti  basati  su  un
          sistema dinamico di acquisizione entro  quarantotto  giorni
          dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono  tuttavia
          raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal  caso,
          esse  inviano  gli  avvisi  raggruppati   al   piu'   tardi
          quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
              4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi  elencati
          nell'allegato  II  B,  le  stazioni   appaltanti   indicano
          nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 
              5.  L'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
          affidamento contiene gli  elementi  indicati  nel  presente
          codice, le informazioni di cui  all'allegato  X  A  e  ogni
          altra informazione ritenuta utile, secondo il  formato  dei
          modelli di formulari adottati dalla Commissione. 
              6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione  del
          contratto o alla conclusione  dell'accordo  quadro  possono
          essere  omesse  qualora  la  loro   divulgazione   ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          operatori economici pubblici o privati oppure possa  recare
          pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.» 
              «Art. 66. Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
          bandi 
              1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli  avvisi  e  i
          bandi alla  Commissione  per  via  elettronica  secondo  il
          formato  e   le   modalita'   di   trasmissione   precisate
          nell'allegato  X,  punto  3,   o   con   altri   mezzi   di
          trasmissione. Nel  caso  della  procedura  urgente  di  cui
          all'articolo 70, comma 11, gli  avvisi  e  i  bandi  devono
          essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo
          il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione   precisate
          nell'allegato X, punto 3. 
              2. Gli avvisi e i  bandi  sono  pubblicati  secondo  le
          caratteristiche   tecniche   di   pubblicazione    indicate
          nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 
              3. Gli avvisi e i bandi redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 
              4.  Gli  avvisi  e  i  bandi  non  trasmessi  per   via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel  caso
          di procedura urgente di  cui  all'articolo  70,  comma  11,
          entro cinque giorni dal loro invio. 
              5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in
          una delle lingue ufficiali  della  Comunita'  scelta  dalle
          stazioni appaltanti; il testo  pubblicato  in  tale  lingua
          originale e' l'unico facente fede. Le  stazioni  appaltanti
          italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le  norme
          vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in  materia  di
          bilinguismo.  Una  sintesi  degli  elementi  importanti  di
          ciascun  bando,  indicati  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
          e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 
              6. Le spese per la pubblicazione  degli  avvisi  e  dei
          bandi da  parte  della  Commissione  sono  a  carico  della
          Comunita'. 
              7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
          relativa   ai   contratti   pubblici,   sul   «profilo   di
          committente» della stazione appaltante, e,  non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture di cui al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e   sul   sito
          informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione  degli
          estremi di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli
          avvisi e i bandi  sono  altresi'  pubblicati,  dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. 
              8. Gli effetti  giuridici  che  l'ordinamento  connette
          alla  pubblicita'  in  ambito  nazionale  decorrono   dalla
          pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana. 
              9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non
          possono essere pubblicati in ambito nazionale  prima  della
          data della loro trasmissione alla Commissione. 
              10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
          non  devono  contenere  informazioni  diverse   da   quelle
          contenute  nei  bandi  e  negli   avvisi   trasmessi   alla
          Commissione, o pubblicate  su  un  profilo  di  committente
          conformemente all'articolo 63, comma 1,  devono  menzionare
          la data della trasmissione dell'avviso  o  del  bando  alla
          Commissione  o   della   pubblicazione   sul   profilo   di
          committente. 
              11. Gli avvisi di preinformazione  non  possono  essere
          pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
          inviato  alla  Commissione  l'avviso  che  ne  annuncia  la
          pubblicazione sotto tale forma;  gli  avvisi  in  questione
          devono citare la data di tale trasmissione. 
              12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
          per via elettronica secondo il formato e  le  modalita'  di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto   3,   e'
          limitato a seicentocinquanta parole circa. 
              13. Le stazioni appaltanti devono essere  in  grado  di
          comprovare la data  di  trasmissione  degli  avvisi  e  dei
          bandi. 
              14. La Commissione rilascia  alle  stazioni  appaltanti
          una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e'  citata
          la data della pubblicazione: tale conferma vale come  prova
          della pubblicazione. 
              15. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  forme
          aggiuntive di pubblicita'  diverse  da  quelle  di  cui  al
          presente  articolo,  e  possono  altresi'   pubblicare   in
          conformita'  ai  commi  che  precedono   avvisi   o   bandi
          concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi  di
          pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia  gli
          effetti  giuridici  che  il  presente  codice  o  le  norme
          processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
          fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
          di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
          pubblicita' obbligatoria ha luogo.» 
              «Art. 122. Disciplina  specifica  per  i  contratti  di
          lavori pubblici sotto soglia 
              1.  Ai  contratti  di  lavori  pubblici  sotto   soglia
          comunitaria non si applicano le norme del  presente  codice
          che prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in
          ambito  sovranazionale.  Le  stazioni  appaltanti   possono
          ricorrere ai contratti di cui  all'articolo  53,  comma  2,
          lettere b) e c),  qualora  riguardino  lavori  di  speciale
          complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti
          rispettivamente dal  regolamento  di  cui  all'articolo  5,
          ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e  scavi
          archeologici. 
              2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo  63,
          e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
          ove istituito, e sui siti informatici di  cui  all'articolo
          66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 
              3.  L'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
          affidamento, di  cui  all'articolo  65  e'  pubblicato  sul
          profilo  di  committente,  ove  istituito,   e   sui   siti
          informatici  di  cui  all'articolo  66,  comma  7,  con  le
          modalita' ivi previste. 
              4. I bandi e gli inviti non contengono  le  indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale. 
              5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi  relativi  a
          contratti di importo pari  o  superiore  a  cinquecentomila
          euro  sono  pubblicati  sulla  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai  contratti
          pubblici,  sul  «profilo  di  committente»  della  stazione
          appaltante, e, non oltre due giorni  lavorativi  dopo,  sul
          sito informatico del Ministero delle infrastrutture di  cui
          al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile  2001,
          n. 20 e sul sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  con
          l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
          Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono  altresi'  pubblicati,
          non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in
          Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta  della  stazione
          appaltante, su  almeno  uno  dei  principali  quotidiani  a
          diffusione nazionale e  su  almeno  uno  dei  quotidiani  a
          maggiore diffusione locale nel  luogo  ove  si  eseguono  i
          lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3  relativi  a
          contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro  sono
          pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
          lavori e nell'albo della stazione appaltante;  gli  effetti
          giuridici  connessi  alla  pubblicazione  decorrono   dalla
          pubblicazione nell'albo pretorio del  Comune.  Si  applica,
          comunque,  quanto  previsto  dall'articolo  66,  comma   15
          nonche' comma 7, terzo periodo. 
              6.  Ai  termini   di   ricezione   delle   domande   di
          partecipazione e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei
          capitolati  e   documenti   complementari,   si   applicano
          l'articolo 70, comma 1  e  comma  10,  in  tema  di  regole
          generali sulla fissazione dei termini e  sul  prolungamento
          dei termini, nonche' gli articoli 71 e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole: 
              a) nelle procedure aperte, il termine per la  ricezione
          delle offerte, decorrente  dalla  pubblicazione  del  bando
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  per  i
          contratti di importo pari  o  superiore  a  cinquecentomila
          euro, e dalla pubblicazione del  bando  nell'albo  pretorio
          del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
          importo inferiore a cinquecentomila euro  non  puo'  essere
          inferiore a ventisei giorni; 
              b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara,  e  nel  dialogo
          competitivo, il termine per la ricezione delle  domande  di
          partecipazione, avente la decorrenza di  cui  alla  lettera
          a), non puo' essere inferiore a quindici giorni; 
              c)  nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per   la
          ricezione delle offerte, decorrente  dalla  data  di  invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni; 
              d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non  vi  siano
          specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore  a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
              e) in tutte le procedure, quando il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          quaranta giorni dalla data di pubblicazione  del  bando  di
          gara o di invio dell'invito; quando  il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione definitiva, il  termine  per
          la ricezione delle offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          sessanta giorni con le medesime decorrenze; 
              f) nelle procedure aperte,  nelle  procedure  negoziate
          previo  bando  e  nel  dialogo  competitivo,   quando   del
          contratto  e'  stata   data   notizia   con   l'avviso   di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di  undici
          giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,   dalla
          pubblicazione del bando, e per le  altre  procedure,  dalla
          spedizione della lettera invito; 
              g)  nelle  procedure  ristrette   e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle domande di partecipazione, non inferiore  a  quindici
          giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  sulla
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle
          procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non  inferiore
          a trenta giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto  anche  il
          progetto  esecutivo,  decorrente  dalla   data   di   invio
          dell'invito a presentare offerte. Tale  previsione  non  si
          applica al termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  se
          queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 
              7. I lavori  di  importo  complessivo  inferiore  a  un
          milione di euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,  nel
          rispetto dei principi di non  discriminazione,  parita'  di
          trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;  l'invito  e'
          rivolto, per lavori di importo pari o superiore  a  500.000
          euro, ad almeno dieci soggetti e,  per  lavori  di  importo
          inferiore a 500.000 euro,  ad  almeno  cinque  soggetti  se
          sussistono  aspiranti  idonei  in  tali  numeri.  I  lavori
          affidati  ai  sensi  del  presente  comma,  relativi   alla
          categoria prevalente,  sono  affidabili  a  terzi  mediante
          subappalto o subcontratto  nel  limite  del  20  per  cento
          dell'importo della medesima  categoria;  per  le  categorie
          specialistiche di cui all'articolo 37,  comma  11,  restano
          ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui  risultati
          della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
          punto quinto (avviso relativo  agli  appalti  aggiudicati),
          contiene  l'indicazione  dei  soggetti   invitati   ed   e'
          trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
          ai commi 3 e 5 del presente articolo,  entro  dieci  giorni
          dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non  si  applica
          l'articolo 65, comma 1. 
              8.  Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di   cui
          all'articolo  32,  comma  1,  letterag),  si   applica   la
          procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;  l'invito  e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti  se  sussistono  in  tale
          numero aspiranti idonei. 
              9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
          euro quando il criterio di  aggiudicazione  e'  quello  del
          prezzo piu' basso, la stazione  appaltante  puo'  prevedere
          nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle  offerte
          che presentano una percentuale di ribasso pari o  superiore
          alla soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo
          86; in tal caso non si  applica  l'articolo  87,  comma  1.
          Comunque  la  facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'
          esercitabile quando il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
          inferiore a dieci; in tal caso si  applica  l'articolo  86,
          comma 3.» 
              «Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia 
              1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non
          si applicano le norme del  presente  codice  che  prevedono
          obblighi  di  pubblicita'  e  di  comunicazione  in  ambito
          sovranazionale. 
              2. L'avviso di preinformazione di cui  all'articolo  63
          e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
          ove istituito, e sui siti informatici di  cui  all'articolo
          66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  l'avviso  sui
          risultati  della  procedura   di   affidamento   sui   siti
          informatici di cui all'articolo 66, comma 7. 
              4. I bandi e gli inviti non contengono  le  indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale. 
              5. I bandi sono  pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  -  serie  speciale   contratti
          pubblici, sui siti  informatici  di  cui  all'articolo  66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste, e  nell'albo  della
          stazione appaltante. Gli effetti  giuridici  connessi  alla
          pubblicita'  decorrono  dalla  pubblicazione  in   Gazzetta
          Ufficiale.   Si   applica,   comunque,   quanto    previsto
          dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo. 
              6.  Ai  termini   di   ricezione   delle   domande   di
          partecipazione e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei
          capitolati e  documenti  complementari,  si  applicano  gli
          articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
          sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei
          termini, nonche'  gli  articoli  71  e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole: 
              a) nelle procedure aperte, il termine per la  ricezione
          delle offerte, decorrente  dalla  pubblicazione  del  bando
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non puo'
          essere inferiore a quindici giorni; 
              b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara,  e  nel  dialogo
          competitivo, il termine per la ricezione delle  domande  di
          partecipazione, avente la decorrenza di  cui  alla  lettera
          a), non puo' essere inferiore a sette giorni; 
              c)  nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per   la
          ricezione delle offerte, decorrente  dalla  data  di  invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a dieci giorni; 
              d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non  vi  siano
          specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore  a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
              e) nelle procedure aperte,  nelle  procedure  negoziate
          previo  bando  e  nel  dialogo  competitivo,   quando   del
          contratto  e'  stata   data   notizia   con   l'avviso   di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere ridotto a dieci giorni e  comunque  mai  a  meno  di
          sette giorni, decorrenti,  nelle  procedure  aperte,  dalla
          pubblicazione del bando, e per le  altre  procedure,  dalla
          spedizione della lettera invito; 
              f)  nelle  procedure  ristrette   e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle domande di  partecipazione,  non  inferiore  a  dieci
          giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  sulla
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle
          procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte non inferiore a cinque giorni. 
              7.  Il  regolamento  disciplina,  secondo  criteri   di
          semplificazione rispetto alle norme  dettate  dal  presente
          codice, i requisiti di idoneita' morale, capacita'  tecnico
          - professionale  ed  economico  -  finanziaria  che  devono
          essere posseduti dagli operatori economici. 
              8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
          100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello
          del  prezzo  piu'  basso,  la  stazione   appaltante   puo'
          prevedere nel  bando  l'esclusione  automatica  dalla  gara
          delle offerte che presentano  una  percentuale  di  ribasso
          pari o superiore alla soglia  di  anomalia  individuata  ai
          sensi  dell'articolo  86;  in  tal  caso  non  si   applica
          l'articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di  esclusione
          automatica non  e'  esercitabile  quando  il  numero  delle
          offerte ammesse e'  inferiore  a  dieci;  in  tal  caso  si
          applica l'articolo 86, comma 3. 
              «Art. 206. Norme applicabili 
              1. Ai contratti pubblici di cui  al  presente  capo  si
          applicano, oltre alle norme della presente parte, le  norme
          di cui alle parti I, IV e V.  Della  parte  II,  titolo  I,
          riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi
          e   forniture   nei   settori   ordinari,   si    applicano
          esclusivamente  i  seguenti  articoli:   29,   intendendosi
          sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie  di
          cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36;  37;  38;  46,  comma
          1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve  le  norme
          della presente parte in tema di qualificazione;  55,  comma
          1,  limitatamente  agli   enti   aggiudicatori   che   sono
          amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5,  6,  con
          la precisazione che la menzione della determina a contrarre
          e' facoltativa; 58, con il rispetto  dei  termini  previsti
          per la procedura negoziata nella presente  parte  III;  60;
          66, con esclusione delle norme che riguardano la  procedura
          urgente; in relazione all'articolo 66,  comma  4,  in  casi
          eccezionali  e  in  risposta  a   una   domanda   dell'ente
          aggiudicatore, i bandi di gara di  cui  all'articolo,  224,
          comma 1, lettera c), sono pubblicati entro  cinque  giorni,
          purche' il bando sia stato inviato mediante  fax;  68;  69;
          71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se
          autorizzano  o  meno  le  varianti  anche  nel   capitolato
          d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel  capitolato  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare  nonche'
          le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1
          e 3; 82; 83, con la  precisazione  che  i  criteri  di  cui
          all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa  di  cui
          all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza  di  cui
          all'articolo 83, comma 3, o i sub - criteri, i sub -  pesi,
          i sub- punteggi di  cui  all'articolo  83,  comma  4,  sono
          precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si  indice  la
          gara,  nell'invito  a   confermare   l'interesse   di   cui
          all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte
          o a negoziare, o nel capitolato d'oneri;  84;  85,  con  la
          precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di
          volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando,
          con un altro degli avvisi con cui  si  indice  la  gara  ai
          sensi dell'articolo 224; 86, con la  precisazione  che  gli
          enti aggiudicatori hanno facolta' di utilizzare  i  criteri
          di  individuazione  delle   offerte   anormalmente   basse,
          indicandolo  nell'avviso  con  cui  si  indice  la  gara  o
          nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96;  112-bis;
          118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo  I,  si
          applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere
          appartenenti ai settori speciali. 
              2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara  puo'
          essere indetta, oltre che con bando di gara, anche  con  un
          avviso periodico indicativo o con un avviso  sull'esistenza
          di un sistema di qualificazione, il riferimento  al  «bando
          di gara» contenuto negli articoli della  parte  I  e  della
          parte II che sono applicabili anche ai  contratti  soggetti
          alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e
          tre tali avvisi. 
              3. Nel rispetto del principio di proporzionalita',  gli
          enti aggiudicatori  possono  applicare  altre  disposizioni
          della parte II, alla cui osservanza non sono  obbligati  in
          base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con  cui
          si indice la gara, ovvero, nelle procedure  in  cui  manchi
          l'avviso  con  cui  si  indice  la  gara,   nell'invito   a
          presentare un'offerta.» 
              «Art.  223.  Avvisi  periodici  indicativi   e   avvisi
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione 
              1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente  entro  il  31
          dicembre di ogni anno,  rendono  noti  mediante  un  avviso
          periodico   indicativo,   conforme   all'allegato   XV   A,
          pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi  nel  loro
          «profilo di committente», di cui all'allegato X,  punto  2,
          lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti: 
              a) per le forniture, il  valore  totale  stimato  degli
          appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che
          intendono aggiudicare nei dodici mesi  successivi,  qualora
          il valore totale stimato, tenuto conto del  disposto  degli
          articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro;
          i gruppi di prodotti sono  definiti  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici  mediante  riferimento   alle   voci   della
          nomenclatura CPV; il Ministro delle  politiche  comunitarie
          pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
          le modalita' dei riferimenti da fare, negli avvisi con  cui
          si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in
          conformita'  con  quanto  eventualmente   stabilito   dalla
          Commissione; 
              b) per  i  servizi,  il  valore  totale  stimato  degli
          appalti  o  degli  accordi  quadro,  per   ciascuna   delle
          categorie di  servizi  elencate  nell'allegato  II  A,  che
          intendono aggiudicare nei dodici mesi  successivi,  qualora
          tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli
          articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; 
              c) per i lavori, le  caratteristiche  essenziali  degli
          appalti o degli accordi quadro  che  intendono  aggiudicare
          nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari
          o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215,  tenuto
          conto del disposto dell'articolo 29. 
              2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del  comma  1
          sono inviati alla Commissione o pubblicati sul  profilo  di
          committente il piu'  rapidamente  possibile  dopo  l'inizio
          dell'anno finanziario. 
              3. L'avviso di cui alla  lettera  c)  del  comma  1  e'
          inviato  alla  Commissione  o  pubblicato  sul  profilo  di
          committente il piu' rapidamente possibile  dopo  l'adozione
          della decisione  che  autorizza  il  programma  in  cui  si
          inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro  che
          gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare. 
              4.  Gli  enti  aggiudicatori  che  pubblicano  l'avviso
          periodico  indicativo  sul  loro  profilo  di   committente
          inviano alla Commissione, per via  elettronica  secondo  il
          formato e le modalita' di trasmissione di cui  all'allegato
          X, punto 3, una  comunicazione  in  cui  e'  annunciata  la
          pubblicazione di  un  avviso  periodico  indicativo  su  un
          profilo di committente. 
              5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma  1  e'
          obbligatoria solo se gli enti  aggiudicatori  si  avvalgono
          della facolta' di ridurre  i  termini  di  ricezione  delle
          offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4. 
              6.  Gli  avvisi  periodici  indicativi  contengono  gli
          elementi indicati nel presente codice, le  informazioni  di
          cui  all'allegato  X  A,  punti  1  e  2,  e   ogni   altra
          informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
          di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
          procedura di cui all'articolo 68,  paragrafo  2,  direttiva
          2004/17/CE. 
              7. L'avviso periodico indicativo e' altresi' pubblicato
          sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma  7,  con
          le modalita' ivi previste. 
              8. Le disposizioni che precedono non si applicano  alle
          procedure negoziate senza previa indizione di gara. 
              9.  Per  progetti  di  grandi  dimensioni,   gli   enti
          aggiudicatori possono pubblicare  o  far  pubblicare  dalla
          Commissione  avvisi  periodici  indicativi  senza  ripetere
          l'informazione  gia'  inclusa  in   un   avviso   periodico
          indicativo, purche' indichino chiaramente che si tratta  di
          avvisi supplementari. 
              10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un
          sistema di qualificazione a norma dell'articolo  232,  tale
          sistema va reso pubblico con un avviso di cui  all'allegato
          XIV, indicando le finalita' del sistema di qualificazione e
          le  modalita'  per  conoscere  le  norme  relative  al  suo
          funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore  a
          tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando  il
          sistema ha una durata inferiore e'  sufficiente  un  avviso
          iniziale.  L'avviso  sull'esistenza  di   un   sistema   di
          qualificazione va trasmesso  alla  Commissione,  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e  sui
          siti informatici di cui all'articolo 66, comma  7,  con  le
          modalita' ivi previste.».