Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso
alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e'
in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati,
qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo
articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 40:
Si riporta il testo dell'articolo 3-sexies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e delle previsioni della
Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge
16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo
stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale.».
La legge 16 marzo 2001, n.108 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettere
a) e b), 5, 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 195
del 2005:
«Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica
od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine,
la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che
incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,
individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche,
le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura
amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui
ai numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' finalizzate a
proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione
ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed
ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle
attivita' di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana,
compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli
edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1)
o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai
punti 2) e 3);
b) «autorita' pubblica»: le amministrazioni pubbliche
statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali,
gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi,
nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni
pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti
responsabilita' amministrative sotto il controllo di un
organismo pubblico;
(Omissis).»
«Art. 5. Casi di esclusione del diritto di accesso
1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel
caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta
dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la richiesta
di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica, se conosce
quale autorita' detiene l'informazione, trasmette
rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il
richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia
l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere
l'informazione richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto
riguardo alle finalita' di cui all'articolo 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente
generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati
incompleti o in corso di completamento. In tale caso,
l'autorita' pubblica informa il richiedente circa
l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara'
disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto,
in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal
diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato
quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle
autorita' pubbliche, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e
sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini
per l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza
statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti
una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia
acconsentito alla divulgazione dell'informazione al
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia
fornito di sua volonta' le informazioni richieste, in
assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona
interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle
informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si
riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di
specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei
commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione
a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata
fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e
l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e
h), la richiesta di accesso non puo' essere respinta
qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al
comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale,
a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere
dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal
diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato
in tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il
richiedente per iscritto o, se richiesto, in via
informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma
2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il
richiedente della procedura di riesame prevista
all'articolo 7.»
«Art. 10. Relazioni
1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008,
entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli
articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste
d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una
relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione
del presente decreto.
2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio elabora, sulla base delle
informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalita'
definite a livello comunitario, una relazione sulla
attuazione del presente decreto.
3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio trasmette la relazione di cui
al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione e',
altresi', presentata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al
pubblico.
4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, e' pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio con modalita' atte a garantire
l'effettiva disponibilita' al pubblico.»
«Art. 11. Aspetti organizzativi e procedimentali delle
regioni e degli enti locali
1. In attuazione del principio di leale collaborazione,
gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato,
le regioni e gli enti locali debbono definire per
l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla
base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza
unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita'
pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al
pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in
coerenza con le norme in materia di protezione di dati
personali e nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni nel settore
pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione
dell'articolo 5;
d) le modalita' di produzione della relazione annuale
sull'applicazione del presente decreto.».