Art. 61 
 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  comma  8,  11,  17,  22,
comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro  per  l'anno  2013,  a
94,4 milioni di euro per l'armo 2014, a  57,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016
al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a  42,9  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2022, si provvede: 
  a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a  12  milioni  di
euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a  71,9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2019,  a  53,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55; 
  b) quanto  a  2,65  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente riduzione, per il medesimo  anno,  dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
  c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4  milioni  di
euro   per   l'anno   2014,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10,  sesto
periodo,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  d)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   mediante
corrispondente  riduzione  dall'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato; 
  e)  quanto  a  75  milioni  per  l'anno  2014  mediante   l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  in  modo  tale  da
compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi  di
cui  al  penultimo  periodo  della  presente   lettera.   La   misura
dell'aumento   e'   stabilita   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre  2013;  il
provvedimento e'  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito
internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi della  presente
lettera non si applica l'articolo  1,  comma  154,  secondo  periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662;  inoltre,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere
conseguente ai  predetti  aumenti  e'  rimborsato  con  le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  .  Resta  fermo  quanto
stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.