Art. 27 Criterio di individuazione del procedimento applicabile 1. I procedimenti descritti nel presente Titolo III, Capi I e II, hanno carattere di specialita' e prevalgono su quello del Titolo I in caso di concorrenza di condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 11, del Codice (Titolo I) ed ai sensi dell'art. 74, commi 1 e 4 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (Titolo III).