Art. 27 
 
       Criterio di individuazione del procedimento applicabile 
 
  1. I procedimenti descritti nel presente Titolo III, Capi I  e  II,
hanno carattere di specialita' e prevalgono su quello del Titolo I in
caso di concorrenza di condotte sanzionabili ai  sensi  dell'art.  6,
commi 9 e 11, del Codice (Titolo I) ed ai sensi dell'art. 74, commi 1
e 4 del Regolamento di attuazione ed esecuzione  del  Codice  (Titolo
III).