Articolo 23 - Circuiti regionali. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  agli  organismi  senza  scopo  di
lucro che, nella regione nella  quale  hanno  sede  legale,  svolgono
attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico,  in
idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di  qualita',  e
che   non   producano,   coproducano   o   allestiscano   spettacoli,
direttamente  o  indirettamente.  Gli  organismi   possono   svolgere
l'attivita' anche in una regione confinante con quella in  cui  hanno
sede, ove sia priva di un analogo organismo. Puo'  essere  sostenuto,
ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione,  fatto
salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3. 
  2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e'  subordinata  ai
seguenti requisiti: 
  a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative
ai settori di attivita' cui al presente Capo,  rispondenti  a  chiari
requisiti  di  professionalita'   e   di   qualita'   artistica.   La
programmazione  complessiva  deve  essere   effettuata   per   almeno
l'ottanta  per  cento  da  organismi  di  nazionalita'  italiana.  Le
rappresentazioni  sono  distribuite   in   modo   da   garantire   la
programmazione in un minimo di dodici piazze,  un'equa  distribuzione
sul territorio regionale e la  presenza  complessiva  di  almeno  sei
diversi  organismi  ospitati;  le  rappresentazioni   devono   essere
effettuate in idonei spazi, ovvero in  ambiti  diversi  muniti  delle
prescritte autorizzazioni; 
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
c) sostegno finanziario da parte della regione di  riferimento  o  di
   altri enti territoriali in cui il  soggetto  opera,  attestato  da
   idonea documentazione.