Articolo 23 - Circuiti regionali. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di qualita', e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita' anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Puo' essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3. 2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e' subordinata ai seguenti requisiti: a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attivita' cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e di qualita' artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalita' italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.