Articolo 24 - Programmazione di attivita' concertistiche e corali. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo alla programmazione  di  attivita'
concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14  agosto
1967, n. 800, a condizione che vengano realizzati, nell'anno,  almeno
quindici concerti. 
  2.  Sono  ammesse  rappresentazioni  di  danza,  anche  su  musiche
registrate,  per  non  piu'  del  dieci  per  cento  della  attivita'
programmata.