Articolo 24 - Programmazione di attivita' concertistiche e corali. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alla programmazione di attivita' concertistiche e corali di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, a condizione che vengano realizzati, nell'anno, almeno quindici concerti. 2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non piu' del dieci per cento della attivita' programmata.