Articolo 25 - Festival. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai festival di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, alla integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualita'. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti, nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in una medesima area. 2. Il contributo, e' subordinato ai seguenti requisiti: a) sostegno di uno o piu' enti pubblici; b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati; c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli; e) prevalenza di esecutori di nazionalita' italiana o di Paesi UE. 3. Sono ammesse rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non piu' del dieci per cento della attivita' programmata.