Art. 44
Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno
2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati
con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalita'.
2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata
la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i
tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.».
c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera
a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte
dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di
procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta'
del deposito telematico.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 16-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis. - Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali.
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al comma
1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui
inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui
al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
e dei documenti da parte del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e
del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I
del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di
parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il
presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di
cui al periodo precedente con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta
ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei
servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'
dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per
avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e
quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il
messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti
processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono
con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il
consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente
ed attestare la conformita' delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,
estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente
comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico
di un documento informatico deve essere prodotto mediante
processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione
o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit
del documento informatico di origine. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano agli atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine,
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito
telematico.".