Art. 45
Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della
sentenza.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti,
da' loro lettura del processo verbale.»;
b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono
sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» (( ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione non e'
idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art.
325»; ))
c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive»
sono soppresse.
(( 1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalita'
telematiche, il presente comma non si applica»;
b) all'art. 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con
modalita' telematiche, il presente comma non si applica». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 126, 133 e 207 del
Codice di procedura civile, come modificati dalla presente
legge:
"Art. 126. - Contenuto del processo verbale.
Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle
persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo
nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve
inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e
delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.
Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se
vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge
non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo
verbale."
"Art. 133. - Pubblicazione e comunicazione della
sentenza.
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella
cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale
della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono
costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere
i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325."
"Art. 207. - Processo verbale dell'assunzione.
Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo
verbale sotto la direzione del giudice.
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono
riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare
le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del
testimone.".
Si riporta il testo degli articoli 111 e 137 del citato
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,come modificati
dalla presente legge:
"Art. 111. - Produzione delle comparse.
Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di
parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice
istruttore ha fissato per la discussione.
Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano
nei fascicoli di parte comparse che non risultano
comunicate alle altre parti e di cui non gli sono
contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per
il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il
collegio. Quando le comparse sono depositate con modalita'
telematiche, il presente comma non si applica.
L'inserzione tardiva delle comparse puo' essere
autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni
fino a due giorni prima dell'udienza.
Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro
e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi
di riceverle e il cancelliere puo' non consentire che
s'inseriscano nel fascicolo."
"Art. 137. - Copie del ricorso e del controricorso.
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col
controricorso almeno tre copie in carta libera di questi
atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il
ricorso o il controricorso sono depositati con modalita'
telematiche, il presente comma non si applica.
Se non sono depositate le copie di cui al comma
precedente, il cancelliere della corte provvede a farle
fare a spese della parte.
Una copia del ricorso o del controricorso e della
sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal
cancelliere al pubblico ministero.".