(( Art. 45-bis
Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di
comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche.
1. All'art. 125, primo comma, del codice di procedura civile, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il difensore deve
altresi' indicare il proprio numero di fax».
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-ter:
1) al comma 1, le parole: «dall'art. 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla
giustizia amministrativa»;
b) dopo l'art. 16-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalita'
telematiche). - 1. La disposizione dell'art. 147 del codice di
procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con
modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la
notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno
successivo».
3. All'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un
recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del
domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della
giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla
segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di
fax».
4. All'art. 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore
non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'art. 125, primo
comma, del codice di procedura civile». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 125 del Codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 125. - Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione,
il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto
debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore
che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve,
altresi', indicare il proprio numero di fax.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale.".
Si riporta il testo dell'art. 16-ter del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16-ter. - Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni.
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,
penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per
pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16,
comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art.
6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito
dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
alla giustizia amministrativa.".
Si riporta il testo dell'art. 136, comma 1,
dell'Allegato 1 al citato decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, come sostituito dal decreto in oggetto, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici.
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto
difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso
da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax
e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile
effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per
mancato funzionamento del sistema informatico della
giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare
alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del
recapito di fax.".
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia", come
modificato dalla presente legge:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero
di fax ai sensi dell'art. 125, primo comma, del codice di
procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo
tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.".