Art. 46
Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»
sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta
eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la
notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica
certificata.»;
b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;
c) all'art. 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
(( c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche,
procede ai sensi del comma 1-bis»; ))
d) all'art. 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'art. 3-bis il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».
2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le
disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia
amministrativa.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 1, 3-bis, 7, 9 e 10
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante "Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali", come
modificati dalla presente legge:
"Art.1.
1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di
procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di
procedura civile e della autorizzazione del consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'art. 7
della presente legge, puo' eseguire la notificazione di
atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a
mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorita'
giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita
personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al
periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione
del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere
eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Art. 3-bis.
1. La notificazione con modalita' telematica si esegue
a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione puo' essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta
elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformita' all'originale a norma dell'art.
22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da
notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su
documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) (Soppressa).
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito
la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto
indirizzo e' stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di
procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo."
"Art. 7.
1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende
avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge,
deve essere previamente autorizzato dal consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; tale autorizzazione
potra' essere concessa esclusivamente agli avvocati o
procuratori legali che non abbiano procedimenti
disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
professionale o altra piu' grave sanzione e dovra' essere
prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette
sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione
di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il
consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga
motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio
delle facolta' previste dalla presente legge.
2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in
camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, e'
impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel
termine di dieci giorni solo per motivi di legittimita' ed
e' immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua
eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o
il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il
registro di cui all'art. 8, sul quale vengono annotati il
provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del
medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati
ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi
piu' ampi.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta
elettronica certificata."
"Art. 9.
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota
sull'originale del provvedimento dell'avvenuta
notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione,
ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e
dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione,
transitorie e di coordinamento del codice di procedura
civile, il notificante provvede, contestualmente alla
notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il
cancelliere del giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con
modalita' telematiche dell'atto notificato a norma
dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata,
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire
prova della notificazione e non sia possibile fornirla con
modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis."
"Art. 10.
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge
e' apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella
relativa procedura, apposita marca, il cui modello e
importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia. Quando l'atto e' notificato a norma dell'art.
3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo
precedente non e' dovuto.
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma
1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo,
con le stesse modalita' e procedure, in quanto
applicabili.".
Per il riferimento al testo dell'art. 16-quater del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
vedasi in note all'art. 43.