Art. 46 Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse; 2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»; b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa; c) all'art. 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; (( c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis»; )) d) all'art. 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'art. 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.». 2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 1, 3-bis, 7, 9 e 10 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante "Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali", come modificati dalla presente legge: "Art.1. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, puo' eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. Art. 3-bis. 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) (Soppressa). c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto; g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo." "Art. 7. 1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto; tale autorizzazione potra' essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra piu' grave sanzione e dovra' essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facolta' previste dalla presente legge. 2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, e' impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimita' ed e' immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione. 3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'art. 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo. 4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi piu' ampi. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata." "Art. 9. 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis." "Art. 10. 1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge e' apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto e' notificato a norma dell'art. 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto. 2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalita' e procedure, in quanto applicabili.". Per il riferimento al testo dell'art. 16-quater del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi in note all'art. 43.