Art. 46 
 
 
             Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 
 
  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»
sono soppresse; 
      2) dopo il primo periodo e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
«Quando ricorrono i requisiti di cui  al  periodo  precedente,  fatta
eccezione  per  l'autorizzazione  del   consiglio   dell'ordine,   la
notificazione  degli  atti  in  materia  civile,   amministrativa   e
stragiudiziale puo' essere eseguita  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata.»; 
    b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa; 
    c) all'art. 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; 
  (( c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche,
procede ai sensi del comma 1-bis»; )) 
    d) all'art. 10, comma  1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a  norma  dell'art.  3-bis  il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.». 
  2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni dei  commi  2  e  3  non  si  applicano  alla  giustizia
amministrativa.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 3-bis, 7, 9 e  10
          della legge 21 gennaio 1994, n. 53,  recante  "Facolta'  di
          notificazioni   di   atti    civili,    amministrativi    e
          stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali", come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art.1. 
              1.  L'avvocato  o  il  procuratore  legale,  munito  di
          procura alle liti  a  norma  dell'art.  83  del  codice  di
          procedura  civile  e  della  autorizzazione  del  consiglio
          dell'ordine nel cui albo e' iscritto a  norma  dell'art.  7
          della presente legge, puo'  eseguire  la  notificazione  di
          atti in materia civile, amministrativa e  stragiudiziale  a
          mezzo del servizio postale, secondo le  modalita'  previste
          dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorita'
          giudiziaria  disponga  che   la   notifica   sia   eseguita
          personalmente. Quando  ricorrono  i  requisiti  di  cui  al
          periodo precedente, fatta  eccezione  per  l'autorizzazione
          del consiglio dell'ordine, la notificazione degli  atti  in
          materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere
          eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. 
              Art. 3-bis. 
              1. La notificazione con modalita' telematica si  esegue
          a mezzo  di  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
          risultante  da  pubblici  elenchi,   nel   rispetto   della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  La   notificazione   puo'   essere
          eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  notificante  risultante   da
          pubblici elenchi. 
              2. Quando l'atto da  notificarsi  non  consiste  in  un
          documento  informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre
          copia informatica dell'atto formato su supporto  analogico,
          attestandone la conformita' all'originale a norma dell'art.
          22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.
          La notifica si esegue  mediante  allegazione  dell'atto  da
          notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 
              3.  La  notifica  si  perfeziona,   per   il   soggetto
          notificante, nel momento in cui viene generata la  ricevuta
          di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
          per il destinatario, nel momento in cui viene  generata  la
          ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art.  6,  comma
          2, del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68. 
              4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la  dizione:
          «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
              5. L'avvocato redige la relazione di  notificazione  su
          documento  informatico  separato,  sottoscritto  con  firma
          digitale ed allegato  al  messaggio  di  posta  elettronica
          certificata. La relazione deve contenere: 
              a) il nome, cognome ed il codice fiscale  dell'avvocato
          notificante; 
              b) (Soppressa). 
              c) il nome e  cognome  o  la  denominazione  e  ragione
          sociale ed il codice fiscale della parte che  ha  conferito
          la procura alle liti; 
              d) il nome e  cognome  o  la  denominazione  e  ragione
          sociale del destinatario; 
              e) l'indirizzo di posta elettronica certificata  a  cui
          l'atto viene notificato; 
              f)  l'indicazione  dell'elenco  da  cui   il   predetto
          indirizzo e' stato estratto; 
              g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
              6.  Per  le  notificazioni  effettuate  in   corso   di
          procedimento  deve,  inoltre,  essere  indicato   l'ufficio
          giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo." 
              "Art. 7. 
              1. L'avvocato o  il  procuratore  legale,  che  intende
          avvalersi delle facolta'  previste  dalla  presente  legge,
          deve   essere   previamente   autorizzato   dal   consiglio
          dell'ordine nel cui albo e' iscritto;  tale  autorizzazione
          potra'  essere  concessa  esclusivamente  agli  avvocati  o
          procuratori   legali   che   non    abbiano    procedimenti
          disciplinari  pendenti  e  che  non  abbiano  riportato  la
          sanzione  disciplinare  della  sospensione   dall'esercizio
          professionale o altra piu' grave sanzione e  dovra'  essere
          prontamente revocata in caso  di  irrogazione  delle  dette
          sanzioni ovvero, anche indipendentemente  dall'applicazione
          di sanzioni  disciplinari,  in  tutti  i  casi  in  cui  il
          consiglio dell'ordine,  anche  in  via  cautelare,  ritenga
          motivatamente inopportuna  la  prosecuzione  dell'esercizio
          delle facolta' previste dalla presente legge. 
              2. Il provvedimento di rigetto o di revoca,  emesso  in
          camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, e'
          impugnabile davanti  al  Consiglio  nazionale  forense  nel
          termine di dieci giorni solo per motivi di legittimita'  ed
          e' immediatamente esecutivo,  indipendentemente  dalla  sua
          eventuale impugnazione. 
              3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato  o
          il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine  il
          registro di cui all'art. 8, sul quale vengono  annotati  il
          provvedimento di  revoca  e  l'eventuale  annullamento  del
          medesimo. 
              4. I provvedimenti del consiglio  dell'ordine  adottati
          ai sensi della presente legge sono resi pubblici  nei  modi
          piu' ampi. 
              4-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  notifiche   effettuate   a   mezzo   posta
          elettronica certificata." 
              "Art. 9. 
              1. Nei casi in cui il cancelliere  deve  prendere  nota
          sull'originale     del     provvedimento      dell'avvenuta
          notificazione di un atto di opposizione o di  impugnazione,
          ai sensi dell'art. 645 del codice  di  procedura  civile  e
          dell'art.  123   delle   disposizioni   per   l'attuazione,
          transitorie e di  coordinamento  del  codice  di  procedura
          civile,  il  notificante  provvede,  contestualmente   alla
          notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il
          cancelliere   del   giudice   che   ha    pronunciato    il
          provvedimento. 
              1-bis. Qualora non si possa procedere al  deposito  con
          modalita'  telematiche   dell'atto   notificato   a   norma
          dell'art.  3-bis,  l'avvocato  estrae  copia  su   supporto
          analogico del messaggio di posta  elettronica  certificata,
          dei suoi allegati e della ricevuta  di  accettazione  e  di
          avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai  documenti
          informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma
          1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba  fornire
          prova della notificazione e non sia possibile fornirla  con
          modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis." 
              "Art. 10. 
              1. Agli atti notificati ai sensi della  presente  legge
          e' apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella
          relativa  procedura,  apposita  marca,  il  cui  modello  e
          importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e
          giustizia. Quando l'atto e' notificato  a  norma  dell'art.
          3-bis  il  pagamento  dell'importo  di   cui   al   periodo
          precedente non e' dovuto. 
              2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma
          1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo,
          con  le   stesse   modalita'   e   procedure,   in   quanto
          applicabili.". 
              Per il riferimento al  testo  dell'art.  16-quater  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,
          vedasi in note all'art. 43.