Art. 48
Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche
1. All'art. 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e'
sostituito dal seguente:
«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonche' il pagamento del
prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 530. Provvedimento per l'assegnazione o per
l'autorizzazione della vendita.
Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice
dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle
parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa
l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute
dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione
dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le
decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione
o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla
presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione
provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma
saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal secondo comma dell'art. 525.
Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento
della cauzione, la presentazione delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi
dell'art. 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano
effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse
siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per
il sollecito svolgimento della procedura.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'art. 490,
secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.".