Art. 49
Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario
e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole:
«atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol
ricevere le comunicazioni.»;
b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
segreteria della Commissione tributaria.».
2. All'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e
anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o,
nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso
l'ufficio.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413", come modificati dalla presente legge:
"Art. 16. - Comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della
segreteria della commissione tributaria consegnato alle
parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
a mezzo del servizio postale in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere
fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare,
uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per
ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione
tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi
dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo
di posta elettronica certificata del difensore o delle
parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;
nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio
personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puo'
indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le
comunicazioni.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo quanto disposto
dall' art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all' ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L' ufficio del Ministero delle finanze e l' ente
locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del
messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
finanziaria, con l' osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto."
"Art. 17. - Luogo delle comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte,
salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o,
in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla
parte all' atto della sua costituzione in giudizio. Le
variazioni del domicilio o della residenza o della sede
hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui
sia stata notificata alla segreteria della commissione e
alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'
elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi
gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la
dichiarazione della residenza o della sede nel territorio
dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la
notificazione o la comunicazione degli atti non e'
possibile, questi sono comunicati o notificati presso la
segreteria della commissione.
3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna
del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della
Commissione tributaria.".
Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 248. - Invito al pagamento.
1. Nei casi di cui all'art. 16, entro trenta giorni dal
deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla
parte, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura
civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale
risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il
corrispondente scaglione dell'art. 13, con espressa
avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con
addebito degli interessi al saggio legale, in caso di
mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a
cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica
certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata
elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalita'
per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare
la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento.".