Art. 50
Ufficio per il processo
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art.
16-septies e' inserito il seguente:
«Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine di
garantire la ragionevole durata del processo, attraverso
l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu'
efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per
il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale (( dei laureati )) a norma dell'art. 37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi'
parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di
appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo
costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui
agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione
alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
(( 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, il numero nonche' i criteri per
l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio
formativo di cui all'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte
dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di
merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. ))
(( 2. All'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «i tribunali ordinari,» sono inserite le
seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo
idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso
l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito
di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 37, comma 11, del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 :
"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa
di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di
euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione
del personale amministrativo appartenente agli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo
periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate
per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.".
Si riporta il testo dell'art. 73 del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 73. - Formazione presso gli uffici giudiziari.
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso
di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano
riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale
civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di
appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di
sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata
complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi
requisiti, possono accedere a un periodo di formazione
teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il
Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che
consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La
Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e
delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage
formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento
presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'
necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di
specializzazione per le professioni legali, secondo le
modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli
stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla
pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le
professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i
requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario, nonche' i termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal
capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce, altresi', titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
12. ".
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e
a vice procuratore onorario.
16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.".