(( Art. 50-bis
Modifiche all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma
8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad
euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista
dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non
regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse
destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del
presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui
all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,
n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini
e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica». ))
Riferimenti normativi
Per il riferimento al testo dell'art. 73 del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, vedasi
nelle note all'art. 50.