Art. 51
Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via
telematica
1. All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle
corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico
almeno (( quattro )) ore nei giorni feriali, secondo l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate.».
2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
(( al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle
seguenti: «con modalita' telematiche»; ))
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e'
generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le
disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice
di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.».
Riferimenti normativi
Per il riferimento al testo dell'art. 16-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi
nelle note all'art. 44.