Art. 53
Norma di copertura finanziaria
1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 46, comma 1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52, comma
2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti
dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all'art. 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;
d) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;
e) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i
processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a
euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 168.»;
i) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 851».
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle
minori entrate (( di cui al presente capo )) e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con
proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. - Importi.
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e
assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9,
comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'art. 711 del
codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui
all'art. 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'
respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis. Ai
fini del contributo dovuto, il valore dei processi di
sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei
canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di
citazione per la convalida e quello dei processi di finita
locazione si determina in base all'ammontare del canone per
ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi dell'art. 125, primo comma, del
codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo
tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'art. 14, il processo si presume del valore indicato al
comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25
della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di
accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lettere
a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e'
di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso
tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di
euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell' art. 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 12, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".