Art. 22
(( (Disposizioni finanziarie)
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli
articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500
annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli
18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l'anno
2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad euro 481.500 per
l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle
maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1
del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
all'aumento degli importi del contributo unificato di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente
decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle
minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause
degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo
periodo del comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10.Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
( Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
(Omissis).".
Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vedi
nelle note all'articolo 19.