(( Art. 31-bis 
 
 
                 Operativita' degli impianti a fune 
 
  1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle  norme  regolamentari
di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  2  gennaio  1985,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  31  gennaio  1985,
relativi alla scadenza di  vita  tecnica  complessiva  massima  degli
impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che  risultano
positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali
secondo  i  criteri  definiti  con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale  di  cui  al
comma 1, gli impianti  la  cui  vita  tecnica,  compresa  l'eventuale
proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e'  scaduta
possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della  loro
idoneita'  ai  fini  della  sicurezza  dell'esercizio  da  parte  dei
competenti uffici ministeriali. 
  3. Possono godere dei benefici di cui ai commi  1  e  2  anche  gli
impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale  proroga  prevista
dalle vigenti disposizioni di legge, e' scaduta da non oltre due anni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa verifica della loro idoneita' ai fini  della
sicurezza   dell'esercizio,   da   parte   dei   competenti    uffici
ministeriali. ))