Art. 32 
 
 
Marina Resort e implementazione sistema telematico  centrale  nautica
                             da diporto 
 
  1. Al fine di rilanciare le imprese della  filiera  nautica,  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate  per  la
sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie  unita'
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in  2
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo  delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  non  sono  state  riassegnate  ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato. 
  3. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite
le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale (( delle unita'  da
diporto )), »; 
  b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le
seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65»,  dopo  la  parola:  «registri»,  e'
inserita la seguente: «, uffici», e alla fine  del  periodo  dopo  la
parola:  «amministrative»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   anche
nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 217  e  219  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228  recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di  stabilita'  2013)  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "217. E' istituito,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della  presente  legge,  nell'ambito  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da
          diporto. Il  Sistema  include  l'ufficio  di  conservatoria
          centrale delle unita'  da  diporto,  l'archivio  telematico
          centrale  contenente  informazioni  di  carattere  tecnico,
          giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le
          navi e le imbarcazioni da diporto di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18  luglio
          2005,  n.  171  -  Codice  della  nautica  da  diporto   ed
          attuazione   della   direttiva    2003/44/CE,    a    norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173,  nonche'
          lo sportello telematico del diportista." 
              "219.   Con   regolamento   da   emanarsi   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente  legge,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'attuazione   del   Sistema   di   cui   al   comma   217,
          comprensivamente del trasferimento dei  dati  dai  registri
          cartacei  all'archivio  telematico  a  cura  degli   uffici
          marittimi   e   della    motorizzazione    civile,    della
          conservazione  della  documentazione,  dell'elaborazione  e
          fornitura dei dati delle unita' iscritte,  delle  modalita'
          per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode,  dei
          tempi di attuazione delle nuove  procedure,  nonche'  delle
          necessarie modifiche delle norme  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18,
          19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62,  63  e  65,
          del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.  171,  Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172 (2), in materia di registri, uffici e  licenza
          di   navigazione    e    delle    correlate    disposizioni
          amministrative,  anche  nell'intento  di   adeguare   dette
          disposizioni al nuovo Sistema."