(( Art. 32-bis 
 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. All'articolo 46-bis  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «regolamento  (CEE)  n.  3118/93  del
Consiglio, del 25  ottobre  1993»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento  (CE)  n.  1072/2009  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 21 ottobre 2009»; 
  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1  si  applicano  nel  caso  di
circolazione  nel  territorio  nazionale  di  veicoli   immatricolati
all'estero qualora  sia  riscontrata,  durante  la  circolazione,  la
mancata corrispondenza fra le registrazioni del  tachigrafo  o  altri
elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che
devono essere fornite ai sensi  dell'articolo  8,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche'  nel  caso  in  cui  le  prove
stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo». 
  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di
beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie  destinate
al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della  legge
27 dicembre 2013, n.  147,  per  l'esercizio  finanziario  2014,  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  effettivamente  disponibili   e,
comunque, non oltre complessivi  15  milioni  di  euro,  sono  fruiti
mediante credito d'imposta da utilizzare in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, presentando il modello  F24  esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate,
pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari
presentino espressa dichiarazione  di  voler  fruire  del  contributo
diretto.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede  al  versamento  delle  somme  occorrenti  per  la
regolazione contabile dei  crediti  da  utilizzare  in  compensazione
sulla contabilita' speciale n. 1778, aperta presso la Banca  d'Italia
e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia  medesima
gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli  importi
dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il  credito  d'imposta
puo' essere utilizzato in  compensazione  solo  successivamente  alla
comunicazione dei dati di cui  al  periodo  precedente,  da  eseguire
secondo modalita' telematiche definite d'intesa tra  l'Agenzia  delle
entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In  fase
di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle  imprese,  l'Agenzia
delle entrate verifica che  l'ammontare  dei  crediti  utilizzati  in
compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando
le operazioni di versamento che non  rispettano  tale  requisito.  Al
credito d'imposta riconosciuto per le finalita' di cui alla  presente
norma non si applica il limite previsto dall'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano agli incentivi per  la  formazione  professionale  relativi
all'articolo 2, comma 2,  lettera  f),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre  2007,  n.  227,
solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa  dichiarazione
di voler fruire del  credito  d'imposta,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  effettivamente  disponibili  e,  comunque,   non   oltre
complessivi 10 milioni di euro. 
  3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo  21  novembre
2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la  lettera  l-quater)
e' aggiunta la seguente: 
  «l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso
i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile  in
materia  di  iscrizione,  sospensione,  cancellazione  e   radiazione
dall'albo degli  autotrasportatori,  nonche'  di  applicazione  delle
sanzioni disciplinari. Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  del
provvedimento impugnato. Le  decisioni  del  comitato  centrale  sono
definitive e devono essere notificate  al  ricorrente  e  all'ufficio
della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di
cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati  al
competente ufficio della motorizzazione civile per  la  revoca  o  la
sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori». 
  4. Al fine di assicurare la tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
finalizzata alla prevenzione  delle  infiltrazioni  criminali  e  del
riciclaggio del  denaro  derivante  da  traffici  illegali,  tutti  i
soggetti della filiera dei  trasporti  provvedono  al  pagamento  del
corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un  contratto
di trasporto di merci su strada, di cui  al  decreto  legislativo  21
novembre  2005,  n.  286,  utilizzando   strumenti   elettronici   di
pagamento, ovvero il canale  bancario  attraverso  assegni,  bonifici
bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire
la   piena   tracciabilita'   delle   operazioni,   indipendentemente
dall'ammontare  dell'importo  dovuto.   Per   le   violazioni   delle
disposizioni di cui al presente comma si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 46-bis della legge  6
          giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale  degli
          autotrasportatori di cose per conto  di  terzi,  disciplina
          degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema  di
          tariffe a forcella per i trasporti  di  merci  su  strada),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 46-bis (Cabotaggio stradale in  violazione  della
          normativa comunitaria) 
              Qualora un veicolo  immatricolato  all'estero  effettui
          trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di
          cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento  e  del
          Consiglio, del 21  ottobre  2009,  nonche'  della  relativa
          disciplina  nazionale  di  esecuzione,  si   applicano   la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          5.000 a euro 15.000,  nonche'  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo  per  un
          periodo di tre mesi ovvero, in  caso  di  reiterazione  nel
          triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto
          a  fermo  amministrativo,  secondo  le  procedure  di   cui
          all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  e'  affidato  in  custodia,  a  spese   del
          responsabile  della  violazione,  ad   uno   dei   soggetti
          individuati  ai  sensi  dell'articolo  214-bis  del  citato
          codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207  del
          medesimo codice. 
              1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si  applicano  nel
          caso di circolazione nel territorio  nazionale  di  veicoli
          immatricolati all'estero qualora sia  riscontrata,  durante
          la  circolazione,  la   mancata   corrispondenza   fra   le
          registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla
          stessa circolazione  e  le  prove  documentali  che  devono
          essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo  3,  del
          regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche' nel caso in  cui  le
          prove stesse non siano conservate a  bordo  ed  esibite  ad
          ogni controllo»." 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre  2007,
          n. 227, (Regolamento recante le modalita' di ripartizione e
          di erogazione del fondo per le  misure  di  accompagnamento
          della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo
          della logistica): 
              "Articolo 2 (Ripartizione percentuale del fondo) 
              (Omissis) 
              2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
          comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono  destinate  alla
          erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi
          comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti  nel
          settore delle infrastrutture di supporto  all'attivita'  di
          autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate: 
              a) investimenti in impianti tecnologici, informatici  e
          telematici, con particolare  riguardo  alla  tracciabilita'
          dei percorsi ed all'organizzazione aziendale; 
              b)   investimenti   in   aree    attrezzate    ed    in
          infrastrutture,  atte  a  favorire  la  sosta  dei  veicoli
          pesanti e la custodia delle  merci,  nonche'  le  pause  di
          riposo  dei  conducenti  in  condizioni  di  sicurezza   ed
          ambientalmente favorevoli; 
              c)  interventi  volti  a   realizzare   l'utilizzo   di
          modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale  e
          l'ottimizzazione della catena logistica; 
              d)  investimenti  per  l'acquisto  di  attrezzature   e
          dispositivi atti a  migliorare  la  sicurezza  e  l'impatto
          ambientale del trasporto stradale; 
              e) interventi a favore dello  smaltimento  dei  rifiuti
          prodotti dal trasporto stradale di merci; 
              f) iniziative per la formazione del personale. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  89,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  47  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
              "Articolo 1 
              (Omissis) 
              89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro  per
          l'anno  2014  per  interventi   in   favore   del   settore
          dell'autotrasporto. Al relativo  riparto  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis)". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  9   luglio   1997,   n.   241   e   successive
          modificazioni (Norme di semplificazione  degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              "Articolo 17 (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  53,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "Articolo 1 
              (Omissis) 
              53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni previste dalle  singole  leggi  istitutive,  i
          crediti  d'imposta  da  indicare  nel   quadro   RU   della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1°  gennaio
          2010. 
              (Omissis)". 
              Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, reca:"
          Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e  del
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori" (pubblicato nella G.U. 9  gennaio  2006,
          n. 6). 
              Si riporta il testo  dell'articolo  51,  comma  1,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  e  successive
          modificazioni  (Attuazione   della   direttiva   2005/60/CE
          concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione): 
              "Articolo 51 (Obbligo  di  comunicazione  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze delle infrazioni  di  cui  al
          presente Titolo) 
              1. I destinatari del presente decreto che, in relazione
          ai loro  compiti  di  servizio  e  nei  limiti  delle  loro
          attribuzioni e attivita', hanno notizia di infrazioni  alle
          disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7,  12,
          13 e 14, e all'articolo  50  ne  riferiscono  entro  trenta
          giorni al Ministero dell'economia e delle  finanze  per  la
          contestazione   e   gli    altri    adempimenti    previsti
          dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per
          la immediata  comunicazione  della  infrazione  anche  alla
          Guardia di finanza la quale, ove ravvisi  l'utilizzabilita'
          di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne  da'
          tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. 
              (Omissis)".